COSA PREVEDE
Al via dal 9 settembre 2022, il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 eD il 31 dicembre 2022.
COME FUNZIONA
Le domande di agevolazione, presentate dal legale rappresentate dell’impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale. Nell’istanza dovrà essere riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, inoltre, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Il Buono Fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal Ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
AIUTO CONCEDIBILE
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis generale, del regolamento de minimis agricoltura e del regolamento de minimis pesca. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis di riferimento.
Ai sensi del regolamento de minimis, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”