PREMESSA
L’intervento disciplina l’ulteriore operatività degli strumenti Titolo II Capo 3 e Titolo II Capo 6, al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
L’intervento è finalizzato all’attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale.
A CHI SI RIVOLGE
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003), COSTITUITE ED ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, che svolgano attività nell’ambito di uno dei codici ATECO ammissibili, che hanno subito nel 2020 difficoltà economiche (maggiori costi o minori ricavi) in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.
LIBERI PROFESSIONISTI, che al momento di presentazione della domanda abbiano Partita IVA e siano iscritti ad albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale (solo Titolo II Capo 3) che hanno subito nel 2020 difficoltà economiche (maggiori costi o minori ricavi) in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.
Per PMI si intende un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio rispettivamente non superiori a 50 milioni di Euro ed a 43 milioni di euro.
OPERAZIONI AMMISSIBILI
Il finanziamento bancario sulla base del quale sarà calcolata l’agevolazione regionale, deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall’epidemia “Covid19”. Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020. L’importo di ogni singola operazione di mutuo, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del mutuo bancario concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il mutuo bancario dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.
SPESE AMMISSIBILI
Il Soggetto proponente potrà utilizzare il finanziamento bancario finalizzato a coprire carenze di liquidità per sostenere il capitale circolante. Il Titolo II Circolante prevede che siano ammissibili solo ed esclusivamente spese di funzionamento. A titolo puramente esemplificativo, rientrano in tale tipologia:
AGEVOLAZIONI
L’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell’importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid19”. Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019. Nel caso di mancato rispetto dell’impegno assunto, la Regione procederà alla revoca parziale delle agevolazioni nel limite del 10% della sovvenzione diretta e l’impresa non potrà più accedere ad agevolazioni pubbliche nei sei anni successivi.
L’importo di ogni singola operazione di finanziamento non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall’ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro.
Durata finanziamento bancario
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Nel corso dell’istruttoria, se il soggetto proponente non ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi contributivi, la Regione Puglia procederà alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi della vigente normativa, e chiederà all’impresa se, in sede di erogazione, intenderà avvalersi dell’intervento sostitutivo. Pertanto, per le imprese con posizione contributiva non regolare, l’erogazione delle agevolazioni avverrà solo a conclusione di tale iter e la Regione Puglia procederà al pagamento dell’importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili e l’erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario. La Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva.
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