Nel presente BLOG, sono pubblicate con AGGIORNAMENTO GIORNALIERO le domande/informazioni/osservazioni pervenute via mail da parte dei clienti/utenti del sito FianziamentiPuglia in merito alle loro esigenze di creare una nuova impresa, avviare nuovi investiment, ampliare l'impresa esistente, investimenti in internalizzazione, creazione di reti di impresa. Ad ogni domanda sarà fornita SEMPRE una o più risposte. In casi specifici, nei quali è utile richiedere una risposta formale all'ente gestore de bando,  l'ing. Mingolla si farà carico di inviare una FAQ e pubblicare la risposta nel BLOG.All0interno di ogni FAQ avete la possibilità di lasciare uno o più commenti.


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ll Brand FinanziamentiPuglia raggruppa diversi professionisti con esperienza specialistica nel campo della FINANZA AGEVOLATAmettendo a disposizione del cliente, in una della cinque sedi ubicate nel territorio della Regione Puglia, le approfondite conoscenze per supportarlo nella creazione d'impresa o nello sviluppo del proprio business.Per conoscere chi siamo clicca il link accanto (CHI SIAMO) 

Per qualsiasi chiarimento scrivi una mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


 

 

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Finanziamenti agevolati a tasso zero alle piccole e medie imprese di tutti i settori economici potranno arrivare presto con un nuovo intervento del ministero delle Imprese (Mimit), decreto di natura non regolamentare che fissa condizioni, criteri organizzativi e requisiti economico-patrimoniali che in confidi devono soddisfare per concedere tali finanziamenti. Un tassello importante per attuare Il Dl 4/2022, che autorizza i confidi a utilizzare anche per prestiti vantaggiosi le risorse inizialmente erogate per garanzia alle imprese.

Il finanziamento agevolato concedibile non potrà superare i 100mila euro, se erogato da confidi minori. La quota parte del finanziamento concesso a valere sulle risorse non dovrà superare l'80% dell'importo del finanziamento e dovrà essere regolata a un tasso d'interesse pari a zero.

I confidi potranno applicare all'operazione finanziaria, per la sola quota concessa a valere su loro risorse proprie, un tasso di interesse per remunerare il rischio assunto a proprio carico e, sull'intero importo di finanziamento, una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e gestione dell'operazione finanziaria, nel limite del 0,5% dell'importo del finanziamento.

Per ogni singola pmi beneficiaria il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche sarà il 5% dell'ammontare delle risorse assegnate al confidi e la quota residua, non inferiore al 20% dell'importo del finanziamento, dovrà essere concessa a valere su risorse proprie del confidi e non potrà avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.

I finanziamenti agevolati non potranno essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine e i confidi dovranno rispettare i limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti in materia di aiuti “de minimis” applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la pmi beneficiaria. I confidi procederanno a concerdere i finanziamenti secondo lìordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica della regolarità contributiva della beneficiaria.

Entro 90 gg dalla pubblicazione del decreto l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi comunicherà al ministero le proprie procedure interne sulle verifiche dei requisiti ai confidi minori per la concessione di finanziamenti. I confidi minori dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione all'Organismo per concedere i finanziamenti agevolati.

Contattateci intorno al periodo di febbraio 2023 affinchè possiamo comunicarvi se e come organizzarci per richiedere i finanziamenti previsti dal decreto.


 

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Prende il via il secondo sportello dei contratti di sviluppo PNRR “Rinnovabili e Batterie”. Le domande possono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma di Invitalia. Il termine ultimo per l'invio dei progetti è il 28 febbraio 2023 alle ore 17.00.

Chi può presentare domanda

I programmi di sviluppo possono essere presentati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione.

In particolare, nel caso di progetti proposti congiuntamente da più imprese, anche mediante il ricorso di contratto di rete, i soggetti destinatari delle agevolazioni sono:

  1. l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;

  2. le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;

  3. i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per i progetti di investimento per cui viene richiesta l’attivazione della sezione 3.13 del Quadro temporaneo di aiuti nell’emergenza Covid (Temporary Framework), ai fini dell’ammissibilità, le imprese non dovevano trovarsi in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019. 

Quali sono i programmi finanziabili

Le domande di agevolazioni devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

  1. tecnologia PV (PhotoVoltaics): moduli fotovoltaici innovativi;

  2. industria eolica: produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande;

  3. batterie: produzione di accumulo elettrochimico.

Il programma di sviluppo proposto, di importo non inferiore a 20 milioni di euro, deve prevedere la realizzazione di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro.

Il progetto di investimento dovrà essere ultimato entro e non oltre il 30 giugno 2026, in coerenza con i vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse del PNRR. Per ultimazione del progetto si intende la data dell’ultimo titolo di spesa richiesto alle agevolazioni. L’iniziativa finanziata deve essere realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, “Do no significant harm”).

Quali sono le spese ammissibili alle agevolazioni

Con riferimento ai progetti di investimento produttivi, sono ammissibili le spese relative a:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni (massimo 10% dell’investimento complessivo);

  2. opere murarie e assimilate (massimo 40% dell’investimento complessivo);

  3. infrastrutture specifiche aziendali;

  4. macchinari, impianti ed attrezzature;

  5. software, brevetti, licenze, know-how (per le grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo);

  6. per le sole PMI: consulenze (massimo 4% dell’importo complessivo per ciascun progetto d’investimento).

Quanto ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono agevolabili le spese riferite a:

  1. personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo;

  2. strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione;

  3. ricerca contrattuale e servizi di consulenza per ricerca, sviluppo e innovazione;

  4. spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo (massimo 50% delle spese per il personale);

  5. materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

Che tipo di agevolazioni vengono concesse

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di:

  1. contributo a fondo perduto in conto impianti;

  2. contributo a fondo perduto alla spesa;

  3. finanziamento agevolato, fino al 75% delle spese ammissibili.

L’ammontare e la forma dei contributi concedibili verranno definiti nell’ambito della fase di negoziazione. Su richiesta dell’impresa e per programmi di sviluppo da realizzare sull’intero territorio nazionale, sarà possibile richiedere le agevolazioni previste dal regime di aiuto SA.102702 (2022/N) “Investimenti in favore di una ripresa sostenibile”, autorizzato nell’ambito della sezione 3.13 del Quadro temporaneo di aiuti nell’emergenza Covid. In tal caso, l’intensità dell’aiuto non potrà essere superiore al 15% dei costi ammissibili e l'importo complessivo dell'aiuto fino ad un massimo di 10 milioni di euro per impresa in termini nominali.

Come presentare le domande

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 28 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del 28 febbraio 2023, esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

Eventuali domande rimaste in compilazione nell’ambito del primo sportello verranno annullate.

In sede di presentazione dell’istanza, le imprese proponenti e aderenti dovranno assumere l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Quali sono i criteri di valutazione delle domande

Le domande saranno valutate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione riconoscendo priorità all’idoneità dei programmi industriali a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti, da valutarsi con riferimento alla sussistenza delle seguenti caratteristiche, con preferenza per quelli che ne presentino più di una contestualmente:

  • collocazione prevalente nel settore upstream delle filiere;

  • contributo fornito all’aumento della capacità di generazione prodotta per le filiere dell’eolico e del fotovoltaico (W/anno) o alla capacità di accumulo per quella delle batterie (Wh/anno);

  • presentazione da parte di una pluralità di imprese, rappresentative di diversi settori della filiera;

  • presenza di un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito del programma presentato.

[fonte: ipsoa.it - https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/25/contratti-sviluppo-rinnovabili-batterie-presentare-domanda]


 

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Il 31 dicembre 2022 rappresenta uno spartiacque non solo per quanto riguarda il bonus beni “4.0”, ma anche quello relativo ai beni “ordinari”.

È necessario considerare, infatti, che sia per i beni materiali che per i beni immateriali “4.0”, a partire dal 2023 la misura del credito d’imposta si riduce.

Beni materiali “4.0”

Relativamente ai beni materiali “4.0” (di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016), se per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura:
  • del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 20% per la quota di investimenti tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro;
  • del 10% per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e i 20 milioni di euro,
per gli investimenti effettuati nel 2023 il credito d’imposta è riconosciuto, rispettivamente, nella misura inferiore del 20%10% e 5%.
La percentuale del 5%, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 50 milioni di euro, è prevista anche per le modifiche introdotte dell’articolo 10 del D.L. 4/2022 con riferimento agli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologica. I suddetti investimenti dovranno essere individuati con un apposito Decreto Ministeriale.

Beni immateriali “4.0”

Per quanto riguarda, invece, i beni immateriali “4.0” (di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016) si ricorda l’incremento dell’agevolazione in parola, in via straordinaria, previsto dall’articolo 21 del D.L. 50/2022, riconoscendo un credito d’imposta pari al 50% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Anche per tali beni, qualora non sia possibile usufruire del termine “lungo” del 30 giugno 2023, la misura del beneficio viene ridotta in misura pari al 20%.

Beni strumentali “ordinari”

Con riferimento ai beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta per tali investimenti, sia materiali che immateriali, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di ulteriori disposizioni, risulta essere in dirittura di arrivo, considerando il termine del 31 dicembre 2022.
Si ricorda che, a norma dell’articolo 1, comma 1051 della Legge 178/2020, il credito d’imposta spetta per i beni materiali e immateriali strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Il carattere della strumentalità comporta che tali beni devono essere, appunto, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono, quindi, essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
In tal senso, sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, ossia i “beni merce”, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.
In merito alla novità, secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria, tale requisito sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore o nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato.
Infine, come già specificato, i beni devono rispettare il requisito della territorialità, ossia devono essere destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Stante quanto sopra, per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta spetta alle condizioni e nelle misure previste dai commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020.
A tale riguardo, gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 o nel termine “lungo” del 31dicembre 2022, così come prorogato dal D.L. n. 228/2021, rispetto al 30 giugno 2022, possono godere dell’agevolazione in misura pari al 10% nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per quelli immateriali.
Ancora, per tutti gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, senza considerare la prenotazione del termine “lungo”, potranno beneficiare dell’agevolazione in misura pari al 6% del costo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, invece, entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’investimento potrà prolungarsi fino al 30 giugno 2023, avvalendosi, appunto, del termine “lungo”.
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nel corso del 2023, al momento, non è ancora previsto alcun credito d’imposta in considerazione del fatto che la precedente legge di bilancio ha prorogato e modificato fino al 2025 l’agevolazione spettante per i beni materiali e immateriali “4.0”

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Il decreto Aiuti quater ha confermato anche per dicembre 2022 il bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas. Inoltre, ha previsto il prolungamento fino al 30 giugno del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo all’ultimo trimestre del 2022. I crediti d’imposta vengono riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica; a forte consumo di gas naturale; a quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; infine, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. I beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022.

Imprese a forte consumo di energia elettrica

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati), a tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater).
Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese beneficiarie e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, previsto dal decreto Aiuti quater. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, come previsto dal decreto Aiuti quater, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Il credito d'imposta in esame è:
- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023.

Imprese a forte consumo di gas naturale

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario sotto forme di credito d’imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas naturale, consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (DL Aiuti quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta in esame è:
cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106, D.L. 1° settembre 1993, n. 385 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 30 giugno 2023. 

Imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (DL Aiuti quater).
Il credito d’imposta è subordinato, nonché comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, alla circostanza che il prezzo per l'acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta in esame è:
cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106, D.L. 1° settembre 1993, n. 385 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quaterentro il 31 marzo 2023.
 
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre 2022 (DL Aiuti ter) e dicembre 2022 (decreto Aiuti quater), per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è subordinato alla circostanza che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta in esame è:
- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibile, solo per intero, dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Utilizzo: tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in base al decreto Aiuti quater, entro il 30 giugno 2023.

Proroga del termine per l’utilizzo

Infine, il decreto Aiuti quater ha previsto la proroga al 30 giugno 2023 del termine inizialmente previsto al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al quarto trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6, D.L. n. 115/2022).
Stante quanto sopra, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.
[fonte: www.ipsoa.it]

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Con un comunicato stampa del 7 novembre 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, informa che il 4 novembre è stato registrato dalla Corte dei Conti con n. 2756, il Dpcm 3 ottobre 2022 relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del d.lgs 39/2021.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle istanze ed entro lo stesso termine, i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni o Leghe per le società sportive professionistiche, Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive per ASD e SSD).
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante una procedura semplificata.
Nel comunicato stampa viene ricordato che anche i soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del dpcm 16 settembre 2021 dovranno presentare una nuova istanza.
[FONTE: IPSOA.IT]

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Molti istituti bancari hanno previsto la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per supportare le imprese italiane contro il caro energia. Si tratta di prestiti assistiti dalla garanzia del Fondo per le PMI e da SACE.

Il caro energia ha colpito duramente tutte le imprese, PMI in particolare: sono infatti diversi mesi che le aziende ricevono bollette molto onerose con conseguenze decisamente negative in termini di cassa integrazione, licenziamenti e persino chiusure di attività. 

Per cercare di aiutare il sistema produttivo alcuni istituti bancari hanno stanziato dei fondi per erogare finanziamenti aventi una duplice finalità: 
  1. consentire la copertura dei costi energetici e di permettere alle aziende un pagamento dilazionato delle relative fatture;
  2. favorire programmi di investimento per l'efficientamento e l'autonomia energetica attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili, in modo tale da rendere le imprese sempre più indipendenti dall'approvvigionamento da fonti tradizionali, che sono appunto quelle maggiormente interessate dall'aumento dei costi.

I finanziamenti destinati a coprire i costi d'esercizio per il pagamento delle bollette energetiche sono generalmente a breve e/ o medio lungo termine ed hanno durata massima fino a 36 mesi, inoltre, può essere previsto un periodo di preammortamento. Tali forme di prestito beneficiano degli strumenti previsti dal decreto Aiuti-ter, che consistono essenzialmente nella possibilità di ottenere garanzie, rilasciate sia da parte del Fondo di garanzia per le PMI, sia da parte di SACE.

  1. La garanzia del Fondo per le PMI è attivabile sui finanziamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-ter e destinati alla copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per sostenere la liquidità delle Piccole e Medie Imprese (PMI) la garanzia del Fondo può essere concessa a titolo gratuito nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento concesso. Le garanzie SACE, invece che assistono i prestiti erogati a imprese di grandi dimensioni, sono concesse nel rispetto delle previsioni in regime de minimis. Per beneficiare della garanzia gratuita di SACE è previsto che sui finanziamenti vengano applicati dei tassi di interesse calmierati: in particolare, la misura del tasso, al momento della richiesta della garanzia, non deve essere superiore al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata pari o immediatamente superiore a quella del finanziamento concesso. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori devono indicare, sia nell'ambito della richiesta, sia nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari. L'agevolazione è stata introdotta con l'obiettivo di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese che necessitano di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture derivanti dai consumi energetici.
  2. I finanziamenti dedicati allo sviluppo di energie alternative, quali la realizzazione di impianti fotovoltaici, sono sempre più numerosi: si può trattare di prestiti ipotecari o di prestiti chirografari. La condizione per la loro concessione è che l'installazione di impianti per energie rinnovabili sia accessoria rispetto all'attività principale dell'impresa. La durata di questi finanziamenti, proprio in considerazione della tipologia di investimenti a cui sono destinati, è di lungo termine: si attesta ad un massimo di 10 anni per i chirografari, mentre può arrivare fino a 15 anni per quelli ipotecari.

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[fonte: ratio.it]

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La natura dell’intervento

L’ex Piano Nazionale Industria 4.0 (oggi Transizione 4.0), offre alle aziende italiane incentivi e strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale. Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti. Per il 2022 vengono potenziate le misure efficaci e inserite di nuove. Per favorire gli investimenti per la competitività in ottica 4.0 sono stati messi in campo diversi strumenti di finanza agevolata che qui elenchiamo brevemente:

  • credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016;
  • credito d’imposta per beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016;
  • credito d’imposta per beni materiali e immateriali c.d. “ordinari”;
  • credito d’imposta per R&D&I;
  • credito d’imposta per attività di formazione 4.0.

Credito di imposta beni strumentali materiali 4.0

Il credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 (di cui all’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex iper-ammortamento) in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto alle seguenti condizioni:
Per l’anno 2021
  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per l’anno 2022
  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025
  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Credito di imposta beni strumentali immateriali 4.0

Il credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0 (di cui all’allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex iper-ammortamento) in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in beni immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0, è riconosciuto alle seguenti condizioni:
  • dal 2021 al 2023: 20% (50% per tutto il 2022) del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche in questo caso, il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Infine, per tutti gli altri beni strumentali materiali e immateriali, c.d. “ordinari” (per intendersi quelli diversi dai citati Allegati A e B), il relativo credito d’imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:
  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.
Attività di innovazione tecnologica 
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Attività di innovazione tecnologica 4.0 e green
Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.
Attività di design e ideazione estetica 
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, …), il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
A titolo esplicativo, le spese agevolabili riferibili ai crediti d’imposta sopra menzionati sono:
  • spese di personale direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
  • spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
  • quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Credito di imposta formazione 4.0

Il credito di imposta per attività di formazione 4.0 è riconosciuto per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. Così il beneficio spetta nella misura del:
  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Si precisa che, con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Come si accede

Si tratta di rimedi home made, determinati, sulla base dei principi e indicazioni normative direttamente dalla impresa.
Si sottolinea pertanto l’importanza della redazione di tutta la documentazione atta ad esplicitare il percorso seguito dalle aziende nella determinazione delle misure agevolative, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
In particolare, le risultanze delle analisi qualitative dovranno esplicare le ragioni sottostanti alla classificazione delle attività agevolate come rilevanti ai fini della disciplina del credito di imposta, secondo i paradigmi indicati nei testi normativi. Una chiara esemplificazione di ciò si rinviene nell’obbligo di predisposizione della relazione tecnica per il credito di imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e imprese, da redigersi e conservarsi a cura della impresa per illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti realizzati.
Sotto l’aspetto qualitativo invece, dovrà essere raccolta, organizzata e conservata la documentazione numerica che ha costituito il fondamento per il calcolo dei benefici in parola. Tra questi è possibile annoverare: fatture, i timesheet del personale impiegato nel management dei progetti agevolabili ed ogni altra utile o anche solo opportuna informazione che convenga conservare per passare positivamente un’eventuale verifica dell’Agenzia dell’Entrate.
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