Nel presente BLOG, sono pubblicate con AGGIORNAMENTO GIORNALIERO le domande/informazioni/osservazioni pervenute via mail da parte dei clienti/utenti del sito FianziamentiPuglia in merito alle loro esigenze di creare una nuova impresa, avviare nuovi investiment, ampliare l'impresa esistente, investimenti in internalizzazione, creazione di reti di impresa. Ad ogni domanda sarà fornita SEMPRE una o più risposte. In casi specifici, nei quali è utile richiedere una risposta formale all'ente gestore de bando,  l'ing. Mingolla si farà carico di inviare una FAQ e pubblicare la risposta nel BLOG.All0interno di ogni FAQ avete la possibilità di lasciare uno o più commenti.


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ll Brand FinanziamentiPuglia raggruppa diversi professionisti con esperienza specialistica nel campo della FINANZA AGEVOLATAmettendo a disposizione del cliente, in una della cinque sedi ubicate nel territorio della Regione Puglia, le approfondite conoscenze per supportarlo nella creazione d'impresa o nello sviluppo del proprio business.Per conoscere chi siamo clicca il link accanto (CHI SIAMO) 

Per qualsiasi chiarimento scrivi una mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


 

 

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in materia di PMI e start up innovative, in particolare sulla proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dal “decreto rilancio”.

In sostanza la start-up risultante nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi. Continuerà comunque ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella sezione speciale, il che le darà diritto ad accedere, per questo ulteriore tempo, agli incentivi pubblici.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in materia di PMI e start up innovative, in particolare sulla proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dal “decreto rilancio”.

In sostanza la start-up risultante nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi. Continuerà comunque ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella sezione speciale, il che le darà diritto ad accedere, per questo ulteriore tempo, agli incentivi pubblici.

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Arriva una buona notizia per le imprese che hanno deciso dal 2020 di realizzare progetti di ricerca & sviluppo bloccati dalla circolare del MiSe nel quale si comunicava l'abbattimento dell'agevolazione (credito di imposta R&S) dal 50% al 12%. Molti progetti prima di essere realizzati sono andati letteralmente in fumo, specialmente quei afferenti le micro imprese che necessitavano di aiuto più importante per sostenre elevati costi di rischio correlabili alla ricerca.

Il decreto Rilancio  prevede l’innalzamento della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro.
Aumento dal 12% al 35% pe le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 10 milioni di euro e dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Il tutto al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle suddette regioni.
NOVITA': ti informiamo che se la tua impresa (fattura meno di 20 milioni ed ha meno di 250 dipendenti) possiede almeno una sede operativa in Puglia puoi cumulare l'agevolazione prevista dal Credito diImposta R&S (50%) con le agevolazioni al 45% a fondo perduto previste dalla misura denominata INNOAID.
PER CONSULENZA puoi contattare ing. Mingolla Andrea 3409701477 

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Pubblicato il decreto dell'Ufficio per lo Sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Soggetti ammessi alla prima finestra

Per la prima finestra, le istanze potranno essere presentate da Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione siano in possesso dei seguenti pre-requisiti obbligatori:

  • essere iscritte al Registro CONI/CIP alla data del 23 febbraio 2020;

  • essere titolare di uno o più contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate;

  • svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute dal CONI o dal CIP;

  • essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda;

  • utilizzare per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche prevalentemente gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio;

  • aver corrisposto i canoni di locazione scadenti fino alla data del 31 dicembre 2019.

Importo del finanziamento erogabile nella prima finestra

L’importo massimo stanziato per la presenta misura ammonta ad euro 30.086.409,00 (trentamilioniottantaseimilaquattocentonove) e sarà corrisposto secondo la seguente formula algoritmica:

Totale Contributo Erogabile = Sommatoria canoni di locazione (marzo a maggio 2020), meno riduzione canoni di locazione da marzo a maggio 2020, meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD, meno contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD (compresi quelli per i quali è in corso la domanda).

Al fine di assicurare un contributo congruo ad ogni richiedente, l’Ufficio potrà disporre un tetto massimo erogabile, per un massimo iniziale di 600 euro mensili, che potrà variare in relazione al numero effettivo delle domande ricevute.

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Titolo II Capo 3 Circolante - Aggiornata la lista dei codici ATECO ammissibili

Integrato l'elenco dei codici ATECO che possono accedere ai contributi a fondo perduto dell'Avviso pubblico Titolo II - Capo 3 Circolante.

All'elenco sono stati inclusi i codici:

  • 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri non codificate altrove (NCA) 
  • 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 
  • 49.41.00 - Trasporto di merci su strada

Per le imprese classificate con codice ATECO 49.31.00 e 49.39.09 è consentita esclusivamente la partecipazione delle imprese non affidatarie di servizi di trasporto pubblico passeggeri regionale e locale soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

Per le imprese del settore trasporti sarà quindi possibile chiedere il contributo a fondo perduto fino al 30% per la copertura di spese di funzionamento (materie prime, fornitori, personale aziendale, utenze, etc...)

Se avete interesse potete inviarci una mail ad: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Come stanno le cose con le modifiche subite dal decreto liquidità lungo il percorso per diventare legge
Diciamo che lungo questo percorso non ha fatto altro che miglirare!!! E in cosa? Ecco le prime novità.
  1. ampliato platea dei beneficiari,
  2. prevista la autocertificazione per la garanzia SACE,
  3. rientrano alcune delle imprese escluse,
  4. la rinegoziazione del debito prevede nuovi fondi significativi alle imprese,
  5. salgono gli anni per il rimborso possibile per i piccoli prestiti,
  6. le imprese che rinegoziano i debiti, aggiungendo la garanzia dello stato, devono ottenere fondi pari almeno al 25% in più di quanto rimodulato,
  7. le banche devono attestare la riduzione del tasso pagato dall’azienda,
  8. finanziamenti garantiti al 100% salgono a 30.000 euro e non sono più limitati dal 25% del capitale,
  9. sono recuperate anche le imprese morose al 31 gennaio, anche loro possono avere le garanzie dello Stato
  10. al fatturato, che per molte imprese rappresenta il limite per il finanziamento del 25%, possono essere sommate anche le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.

Vi aggiorneremo sulle novità...

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Il maxi bonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio dovrebbe partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed i contribuenti potranno accedere per "agevolare" gli interventi di efficientamento energetico, adeguamento sismico, installazione di fotovoltaico e di colonnine di ricarica.

Per tali interventi, come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta”

Le imprese non potranno sfruttare l’incremento della percentuale al 110%, l’incremento della detrazione è rivolto a condomini, persone fisiche, istituti autonomi per le case popolari e cooperative di abitazione.

Gli interventi di efficientamento energetico non saranno applicabili agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Quest’ultima condizione potrebbe essere soggetta a revisione in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, aprendo anche alle altre abitazioni, con un massimo di due unità per beneficiario ed escludendo le case di lusso.

Per quanto concerne l'Efficientamento energetico

Le detrazioni edilizie per efficientamento energetico permetteranno ai beneficiari di ottenere un’agevolazione sulla spesa sostenuta nella misura del 110%.
La detrazione potrà essere applicata sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, documentate e rimaste a carico del contribuente. I contribuenti hanno un anno e mezzo di tempo per poter sfruttare le agevolazioni edilizie che dovrà peraltro essere ripartita in cinque anni in quote di pari importo.
Saranno agevolabili interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione per l’isolamento termico sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
L’agevolazione sosterrà anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. Tali impianti potranno essere anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione.
La detrazione sugli impianti sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e sarà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Infine, il bonus potenziato potrà favorire anche interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione; questa detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro e sarà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Gli interventi, per accedere al 110%, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Tale miglioramento dovrà essere dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per quanto concerne l'adeguamento sismico

Anche gli interventi di adeguamento sismico potranno beneficiare dell’aliquota al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista spetta nella misura del 90%. Rimarranno tuttavia esclusi gli edifici ubicati in zona sismica 4.

Per quanto concerne gli Impianti fotovoltaici

L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici permetterà di ottenere, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, una detrazione nella misura del 110%. La detrazione spetterà fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48 mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico o adeguamento antisismico ammessi alla detrazione del 110%.
In caso di intervento congiunto con interventi di ristrutturazione edilizia, il limite sarà ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, comunque nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
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