La natura dell’intervento
L’ex Piano Nazionale Industria 4.0 (oggi Transizione 4.0), offre alle aziende italiane incentivi e strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale. Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti. Per il 2022 vengono potenziate le misure efficaci e inserite di nuove. Per favorire gli investimenti per la competitività in ottica 4.0 sono stati messi in campo diversi strumenti di finanza agevolata che qui elenchiamo brevemente:
- credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016;
- credito d’imposta per beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016;
- credito d’imposta per beni materiali e immateriali c.d. “ordinari”;
- credito d’imposta per R&D&I;
- credito d’imposta per attività di formazione 4.0.
Credito di imposta beni strumentali materiali 4.0
Il credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 (di cui all’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex iper-ammortamento) in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto alle seguenti condizioni:
Per l’anno 2021
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per l’anno 2022
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito di imposta beni strumentali immateriali 4.0
Il credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0 (di cui all’allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex iper-ammortamento) in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in beni immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0, è riconosciuto alle seguenti condizioni:
- dal 2021 al 2023: 20% (50% per tutto il 2022) del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche in questo caso, il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Infine, per tutti gli altri beni strumentali materiali e immateriali, c.d. “ordinari” (per intendersi quelli diversi dai citati Allegati A e B), il relativo credito d’imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:
- 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.
Attività di innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Attività di innovazione tecnologica 4.0 e green
Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.
Attività di design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, …), il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
A titolo esplicativo, le spese agevolabili riferibili ai crediti d’imposta sopra menzionati sono:
- spese di personale direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Credito di imposta formazione 4.0
Il credito di imposta per attività di formazione 4.0 è riconosciuto per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. Così il beneficio spetta nella misura del:
- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Si precisa che, con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Come si accede
Si tratta di rimedi home made, determinati, sulla base dei principi e indicazioni normative direttamente dalla impresa.
Si sottolinea pertanto l’importanza della redazione di tutta la documentazione atta ad esplicitare il percorso seguito dalle aziende nella determinazione delle misure agevolative, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
In particolare, le risultanze delle analisi qualitative dovranno esplicare le ragioni sottostanti alla classificazione delle attività agevolate come rilevanti ai fini della disciplina del credito di imposta, secondo i paradigmi indicati nei testi normativi. Una chiara esemplificazione di ciò si rinviene nell’obbligo di predisposizione della relazione tecnica per il credito di imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e imprese, da redigersi e conservarsi a cura della impresa per illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti realizzati.
Sotto l’aspetto qualitativo invece, dovrà essere raccolta, organizzata e conservata la documentazione numerica che ha costituito il fondamento per il calcolo dei benefici in parola. Tra questi è possibile annoverare: fatture, i timesheet del personale impiegato nel management dei progetti agevolabili ed ogni altra utile o anche solo opportuna informazione che convenga conservare per passare positivamente un’eventuale verifica dell’Agenzia dell’Entrate.