
Il 31 dicembre 2022 rappresenta uno spartiacque non solo per quanto riguarda il bonus beni “4.0”, ma anche quello relativo ai beni “ordinari”.
È necessario considerare, infatti, che sia per i beni materiali che per i beni immateriali “4.0”, a partire dal 2023 la misura del credito d’imposta si riduce.
Beni materiali “4.0”
Relativamente ai beni materiali “4.0” (di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016), se per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura:
- del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 20% per la quota di investimenti tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro;
- del 10% per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e i 20 milioni di euro,
per gli investimenti effettuati nel 2023 il credito d’imposta è riconosciuto, rispettivamente, nella misura inferiore del 20%, 10% e 5%.
La percentuale del 5%, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 50 milioni di euro, è prevista anche per le modifiche introdotte dell’articolo 10 del D.L. 4/2022 con riferimento agli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologica. I suddetti investimenti dovranno essere individuati con un apposito Decreto Ministeriale.
Beni immateriali “4.0”
Per quanto riguarda, invece, i beni immateriali “4.0” (di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016) si ricorda l’incremento dell’agevolazione in parola, in via straordinaria, previsto dall’articolo 21 del D.L. 50/2022, riconoscendo un credito d’imposta pari al 50% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Anche per tali beni, qualora non sia possibile usufruire del termine “lungo” del 30 giugno 2023, la misura del beneficio viene ridotta in misura pari al 20%.
Beni strumentali “ordinari”
Con riferimento ai beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta per tali investimenti, sia materiali che immateriali, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di ulteriori disposizioni, risulta essere in dirittura di arrivo, considerando il termine del 31 dicembre 2022.
Si ricorda che, a norma dell’articolo 1, comma 1051 della Legge 178/2020, il credito d’imposta spetta per i beni materiali e immateriali strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Il carattere della strumentalità comporta che tali beni devono essere, appunto, strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono, quindi, essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
In tal senso, sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, ossia i “beni merce”, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.
In merito alla novità, secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria, tale requisito sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore o nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato.
Infine, come già specificato, i beni devono rispettare il requisito della territorialità, ossia devono essere destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Stante quanto sopra, per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta spetta alle condizioni e nelle misure previste dai commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020.
A tale riguardo, gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 o nel termine “lungo” del 31dicembre 2022, così come prorogato dal D.L. n. 228/2021, rispetto al 30 giugno 2022, possono godere dell’agevolazione in misura pari al 10% nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per quelli immateriali.
Ancora, per tutti gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, senza considerare la prenotazione del termine “lungo”, potranno beneficiare dell’agevolazione in misura pari al 6% del costo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, invece, entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’investimento potrà prolungarsi fino al 30 giugno 2023, avvalendosi, appunto, del termine “lungo”.
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nel corso del 2023, al momento, non è ancora previsto alcun credito d’imposta in considerazione del fatto che la precedente legge di bilancio ha prorogato e modificato fino al 2025 l’agevolazione spettante per i beni materiali e immateriali “4.0”