L'art. 4 del decreto legge n. 91 del 2017 al fine di favorire lo sviluppo in determinate aree del paese, di imprese operative nonchè l'insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le ZES - zone economico speciali - all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste nella medesima legge all'art. 5. Il comma 2 di questo articolo, nella versione in vigore dal 1 giugno 2021 dispone che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES il credito di imposta investimenti nel mezzogiorno spetta anche per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti (parliamo del 45% di agevolazione). Per effetto delle modifiche apportate con D.L. n. 36 del 30/04/2022 art. 37 a partire dal 2 maggio 2022 il credito di imposta spetti anche per l'acquisto dei terreni, e all'acquisizione, realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali all'attività di impresa.
Per le imprese che prima del 30 aprile 2022 hanno acquisito solo IMMOBILI spetta lo stesso credito di imposta mezzogiorno 45%.
Inoltre, la medesima disciplina del credito di imposta investimenti nel mezzogiorno - applicabile anche alle aree ZES - prevede la cumulabilità, a determinate condizioni di tale beneficio con altri aiuti di stato. Ciò vuol dire che i due crediti di imposta si possono cumulare: l'impresa che acquista l'immobile può beneficiare delle agevolazioni fiscali 45% e se acquista anche macchinari può lo stesso beneficiare di agevolazioni al 45%.
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