Zes Unica Agricoltura 2025
ZES UNICA MEZZOGIORNO 2025

Febbraio 27, 2025

Con l’art. 16 bis della legge comma 2-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-legge) viene introdotto il Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica agricoltura 2025 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Cosa prevede Zes Unica Agricoltura 2025?

Attraverso il modello di comunicazione pubblicato dall’agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2025, le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e le micro-piccole-medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta Zes Unica 2025 comunicano:

  1. l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 (per sostenute si intende che hanno ricevuto fatture elettroniche, certificano le spese tramite il revisore dei conti, ddt di consegna)
  2. l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025

relative all’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica agricoltura 2025 che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone assistite della regione Abruzzo.

ATTENZIONE c’è un importante novità: attraverso la Comunicazione possiamo indicare all’interno della stessa anche:

  1. gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
  2. gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

tempistiche

Dal 31 marzo al 31 maggio 2025 si invia la comunicazione originaria nella quale l’impresa comunica le spese che intende realizzare entro il 15 novembre 2025 e le spese che ha già sostenuto dal 1 gennaio 2025 fino al 31 maggio 2025. Si tratta di una sorta di comunicazione atta a prenotare le risorse per investimenti a valere sulla Zes Unica Agricoltura 2025.

Dal 20 novembre 2025 al 02 dicembre 2025 i soggetti interessati comunicano attraverso la cosidetta comunicazione integrativa l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Entro il 12 dicembre 2025 il direttore dell’agenzia delle entrate comunica la percentuale da applicare all’importo di credito di imposta richiesto.


Zes unica agricoltura 2025 Art. 16-bis – (Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura)

1. Per gli anni 2024 e 2025, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024 (e di 50 milioni di euro per l’anno 2025).

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 (e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’annualità 2025), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

2-bis. (Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2024, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.))

2-ter. (Ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025 di cui al comma 1, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento)).

3. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.


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