Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 introduce la perizia tecnica asseverata per tutti gli importi – senza eccezioni – ed un iter di 5 comunicazioni obbligatorie sulla piattaforma GSE. Il nostro studio redige la perizia e ti guida nell’intero processo.
L’iperammortamento 2026: la norma e il decreto attuativo
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (commi 427–436), in vigore dal 1° gennaio 2026, ha reintrodotto l’iper-ammortamento in sostituzione definitiva dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Il decreto attuativo interministeriale MIMIT–MEF, firmato il 4 maggio 2026, definisce le regole operative: aliquote, beni agevolabili, perizie, comunicazioni obbligatorie al GSE. Le imprese potranno accedere alla piattaforma GSE per la prima comunicazione preventiva entro giugno 2026.
Conviene davvero? Tre fasce progressive – calcolate su base annuale
L’iperammortamento 2026 è una misura che doveva sopperire in meglio la misura credito di imposta beni strumentali 4.0! M a siamo consapevoli che questo processo di passaggio di consegne e miglioramento della misura non sia avvenuto bene e del tutto come era atteso dai consulenti in finanza agevolata e dee imprenditoriale. Conviene sì, perchè per ora (siamo a giugno 2026) non abbiamo altre misure inPuglia che possano distoglierci l’attenzione da questa misura, ma dobbiamo comunque “digerire” la previsione degli adempimenti comunicativi negli anni e la redazione di una perizia asseverata che obbligatoria per qualsiasi importo di investimento! Detto ciò, entriamo nel merito tecnico della misura.
Il decreto chiarisce che le soglie di maggiorazione sono annuali e non triennali: ogni anno d’imposta ha il proprio plafond. La maggiorazione opera esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili (IRES/IRPEF), non ha effetto sull’IRAP.
PERIZIA IPERAMMORTAMENTO
1° SCAGLIONE – ANNUALE
+180%
sul costo fiscale del bene
2° SCAGLIONE – ANNUALE
+100%
sulla quota eccedente
3° SCAGLIONE – ANNUALE
+50%
sulla quota
eccedente
Attenzione — meccanismo diverso dal credito d’imposta: l’iper-ammortamento non genera un credito compensabile in F24.
Riduce la base imponibile IRES/IRPEF attraverso quote di ammortamento maggiorate, distribuite nel piano di vita utile del bene. Il beneficio è dilazionato nel tempo e richiede adeguata capienza fiscale. Se l’impresa non ha capienza nell’esercizio di competenza, le maggiori quote si dedurranno negli esercizi successivi fino a esaurimento.
La novità più importante del decreto iper-ammortamento 2026-2028?
La Perizia Tecnica Asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, senza eccezioni!
Questa è la modifica più significativa introdotta dal decreto attuativo del 4 maggio 2026 rispetto alla norma primaria. Scompare definitivamente ogni soglia e ogni possibilità di autocertificazione. Chiunque voglia fruire dell’iper-ammortamento — indipendentemente dall’importo dell’investimento — deve acquisire una perizia tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato.
Perizia tecnica asseverata Iperammortamento 2026 – cosa deve contenere?
La perizia deve comprovare in modo documentale e verificabile che il bene strumentale soddisfa i requisiti tecnici previsti dall’Allegato IV o V della L. 199/2025. Non è sufficiente la scheda tecnica del costruttore: servono prove concrete, log di sistema, schemi di interconnessione e test verificabili in loco.
Firma e asseverazione — la perizia deve essere asseverata (giurata) da un ingegnere o perito industriale iscritto all’Albo, o da un ente di certificazione accreditato
Caratteristiche tecnologiche del bene — rispondenza ai requisiti dell’Allegato IV o V
Interconnessione al sistema aziendale — prova dell’integrazione bidirezionale con il sistema di gestione della produzione o con la rete di fornitura
Requisiti 4.0 (5+2) — attestazione dei requisiti obbligatori e aggiuntivi previsti dalla norma, documentati uno per uno
Per impianti FER — attestazione dei requisiti tecnici per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
Certificazione contabile Iperammortamento – obbligatoria?
Accanto alla perizia tecnica, il decreto introduce l’obbligo di certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto al Registro. La certificazione attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione presentata. Deve essere allegata alla comunicazione di completamento trasmessa al GSE.
Quando acquisire la perizia
La perizia asseverata deve essere acquisita prima della fruizione del beneficio in dichiarazione dei redditi. Per la comunicazione di completamento al GSE — che sblocca formalmente il beneficio — la perizia deve già essere disponibile e allegata. Il beneficio rileva a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE.
Interconnessione iperammortamento : il requisito cardine
Il requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura è il presupposto tecnico primario dell’agevolazione. Il bene deve comunicare bidirezionalmente con i sistemi informativi dell’impresa. L’assenza o l’insufficienza di questo requisito determina l’esclusione del bene dall’agevolazione.
Software SaaS e cloud iperammortamento: definitivamente esclusi
Il decreto attuativo conferma l’esclusione definitiva dei software fruiti in modalità as-a-service (SaaS), ossia quelli erogati tramite canoni di abbonamento cloud. Il MEF ha posto il veto sull’inclusione, poiché tali software non sono soggetti all’ammortamento tradizionale. Rimangono agevolabili solo i software di Allegato V acquistati a titolo definitivo.
⛔ Rischio decadenza totale del beneficio: una perizia carente, non asseverata nelle forme previste, priva di documentazione tecnica sull’interconnessione, o non allegata correttamente alla comunicazione di completamento GSE, comporta il recupero integrale di tutte le maggiori quote di ammortamento dedotte, con applicazione di sanzioni e interessi. La perizia è l’atto fondante del beneficio — non una formalità accessoria.
Il processo operativo iperammortamento: le 5 comunicazioni obbligatorie sulla piattaforma GSE
Il decreto attuativo definisce un iter articolato in 5 comunicazioni telematiche da trasmettere attraverso la piattaforma GSE (Gestore Servizi Energetici), sezione “Area Clienti” su www.gse.it, accessibile tramite SPID o CIE. Le prime 3 sono legate all’iter dell’investimento; le comunicazioni 4 e 5 sono periodiche di monitoraggio e dovrebbero applicarsi agli investimenti effettuati a partire dal 2027.
| Comunicazione Preventiva | Comunicazione di Conferma | Comunicazione di Completamento | Comunicazione periodica di Monitoraggio – Annuale | Comunicazione integrativa – Piano di Ammortamento |
| Va trasmessa al GSE prima di effettuare l’investimento, per ogni struttura produttiva interessata. Deve contenere: 1. dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; 2. tipologia e ammontare previsto degli investimenti agevolabili (Allegato IV, V o impianti FER); 3. data prevista di entrata in funzione; 4. calcolo della maggiorazione applicabile per scaglioni. Il GSE effettua verifiche puramente formali e comunica l’esito entro 10 giorni. | Da trasmettere entro 60 gg dalla ricezione dell’esito positivo del GSE. Attesta l’avvio effettivo dell’investimento e il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene, oppure la stipula del contratto di leasing finanziario. | Da trasmettere al completamento dell’investimento e avvenuta interconnessione, e comunque entro il 15 novembre 2028. Se la comunicazione riguarda più beni, la data di completamento coincide con quella dell’ultimo investimento effettuato. Devono essere allegati: la perizia tecnica asseverata che attesta caratteristiche e interconnessione La certificazione contabile del revisore legale sull’effettivo sostenimento delle spese Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui è trasmessa questa comunicazione. | Entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’impresa trasmette una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio corrente. Finalità: monitoraggio degli oneri per la Ragioneria dello Stato. | Entro il 30 giugno di ciascun anno, comunicazione integrativa della precedente con il piano di ammortamento dettagliato e l’indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. Consente alle autorità di monitorare i flussi di spesa pubblica associati all’agevolazione per l’intero periodo di fruizione. |
I beni agevolabili perizia iperammotamento: Allegato IV e V della L. 199/2025: i beni ammessi
I beni agevolabili non sono più quelli degli Allegati A e B della L. 232/2016. La Legge di Bilancio 2026 ha prodotto i propri Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali), aggiornati e integrati rispetto al passato. Requisito imprescindibile per tutti i beni: l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Allegato IV — Beni Materiali
Macchinari, impianti e sistemi tecnologicamente avanzati per la trasformazione digitale:
Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo
Macchine utensili a controllo numerico (CNC)
Robot industriali e collaborativi (Cobot)
Sistemi di visione artificiale e controllo qualità
Magazzini automatizzati e sistemi di movimentazione intelligente
Stampanti 3D e sistemi di manifattura additiva
Impianti dotati di sensori IoT e monitoraggio remoto
Allegato V — Beni Immateriali
Software e sistemi informatici acquistati a titolo definitivo, connessi ai beni dell’Allegato IV:
- Software MES per la gestione della produzione
- ERP integrati con i sistemi di fabbrica
- Software di simulazione virtuale del processo produttivo
- Piattaforme per il controllo qualità e la manutenzione predittiva
- Sistemi di realtà aumentata per operatori di produzione
- Software 4.0
⚠️ Software SaaS/cloud (canoni di abbonamento): esclusi per veto MEF.
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Chi è l’autore di questo articolo? E’ l’ing. Andrea Mingolla. Se vuoi approfondire le sue competenze clicca sul link.
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