Nel 2020 con l'avvento della pandemina la commissione europea per far fronte alla straordinaria crisi che ha colpito il tessuto economico internazionale ha adottato il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
La Regione Puglia per sostenere le imprese del settore turistico-ricettivo, settore sportivo, discoteche, noleggio imbarcazioni, altre attività annesse, ha deciso di mettere a disposizione, modificando l'avviso Titolo 2 Capo 6 per investimenti con un'integrazione, dei contributi a fondo perduto erogato alle imprese che prima di ottenere il famoso finanziamento covid (liquidità/circolante) avrebbero presentato domanda di accesso alle agevolazioni alla Regione.
La misura straordinaria ha previsto due tipologie di fondo perduto:
- fondo perduto del 20% sull'importo finanziato dalla banca alle imprese del settore
- fondo perduto del 20% a cui si aggiunge una premialità del 10% sull'importo finanziato dalla banca, alle imprese che avrebbero dicharato (con una DSAN) di mantenere gli stessi livelli del personale del 2019 nell'esercizio fiscale 2022. Questa dichiarazione deve essere inviata entro marzo 2023.
La delibera di giovedì scorso della Regione Puglia, ha previsto quanto sege. In quest'ultimo caso, punto 2, qualora l'impresa per sopravvenute esigenze e/o valutazioni legate al protrarsi della crisi pandemica ed economica, intenda svincolarsi dall’obbligo del mantenimento delle ULA al 2022 riferite all’esercizio 2019, recedendo dall’impegno assunto in sede di istanza e rinunciando così alla premialità aggiuntiva prevista dall’Avviso e calcolata nella misura del 10% dell’importo del finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, potrà farlo solo ed esclusivamente con apposito modulo entro e non oltre il 20/06/2022 esclusivamente per le pratiche Capo 6.
Rientrando tal caso nella fattispecie della rinuncia, nella stessa richiesta, il soggetto già beneficiario si impegna alla restituzione delle somme dovute - pari a suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto di detta rinuncia - entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dello stesso.
ATTENZIONE: in caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto. In tal caso, a seguito di revoca parziale, il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
ASCOLTA IL VIDEO DELL'ING. MINGOLLA SUL MERITO: https://youtu.be/e_BOsGMxZKk