Bonus Sud

Ottobre 2, 2023

Credito di Imposta Mezzogiorno: macchine, attrezzature e impianti defiscalizzabili fino al 45%

IL GRUPPO DI FINANZIAMENTIPUGLIA OFFRE LA SUA CONSULENZA SUL CREDITO DI IMPOSTA MEZZOGIORNO anche PER LE AREE ZES per le quali sono previste alte agevolazion per acquisto immobili, terreni ed ampliamento ed ammodernamento di immobili già esistenti (opere murarie)

Attraverso la legge di stabilità anno 2016 il Governo nazionale ha introdotto una misura agevolativa fiscale denominata Credito d’Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno rivolta alle imprese di piccola, media e grande dimensione che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture operative in Puglia e in altre regioni del sud Italia. Si potrà beneficiare della misura se si dimostra di aver effettuato nuovi investimenti entro il 31.12.2022.

Le agevolazioni previste dalla misura sono distinte in funzione della dimensione di impresa:

  • micro e piccola impresa 45%;
  • media impresa 35%;
  • grande impresa 25%.

I soggetti beneficiari

Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR n. 917/1986, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili (nel nostro caso la Puglia). 

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà. Non è “impresa in difficoltà”, quella che risulta aver incrementato il volume di affari, aver conseguito utili e dichiarato risultati positivi di esercizio, nonché risulta aver aumentato nell’esercizio in esame il capitale sociale.


Previa realizzazione dell’investimento per compensare

L’investimento deve essere stato già “realizzato” al momento in cui si effettuano le compensazioni. Tuttavia, l’avvio dell’investimento non può essere anteriore alla data del 01.01.2016, per il bonus “prima versione”, ovvero alla data del 01.03.2017, per il bonus “seconda versione” dove sono state priveste maggiori aliquote di agevolazione.

L’agevolazione spetta non solo per l’acquisto dei beni da terzi ma anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi senza riserve. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del SAL permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata e quindi agevolabile nell’ambito di ciascun periodo di imposta. Per gli investimenti realizzati in economia i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, avuto sempre riguardo ai criteri di competenza di cui all’art. 109 del T.U.I.R.


DATA AVVIO INVESTIMENTI 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere avviati successivamente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito d’imposta. Un progetto può considerarsi “avviato” nel momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare gli investimenti pianificati. L’avvio può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell’inizio del progetto di investimento. 

Tale prova dovrà essere fornita con modalità differenti a seconda della natura dei beni oggetto di agevolazione (es. versamento di acconti, effettuati tramite bonifici bancari, riconducibili al contratto concluso tra le parti; negoziazione di assegni inequivocabilmente riferibili all’investimento contemplato dal contratto; documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l’impegno ad acquisire il bene oggetto dell’investimento quali, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali).


Decadenza 

L’ubicazione della struttura produttiva presso la quale sono effettuati gli investimenti è un elemento fondamentale, anche per lo spirito con cui è concessa l’agevolazione. I beni devono essere “attivati” entro due anni dall’acquisizione, e devono permanere nella stessa struttura per almeno cinque anni dall’attivazione. Il mancato riscontro della presenza dei beni oggetto dell’investimento presso la struttura di ubicazione indicata determina la decadenza dall’agevolazione. Il riscontro della presenza dei beni consiste nell’ identificazione degli stessi, attraverso, ad esempio, il numero di matricola del macchinario, per il successivo ulteriore riscontro nelle fatture d’acquisto, nei contratti etc.


Natura dei beni e natura dell’investimento 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Rientrano tra i beni agevolabili anche quelli acquisiti mediante leasing finanziario con acquisto finale.

Non sono agevolabili i beni mobili, il bene usato (la norma prevede solo beni nuovi), il rifacimento dell’impianto elettrico, realizzato su beni di terzi, qualora non costituisca impianto autonomo facilmente asportabile, i beni costituenti manutenzione ordinaria come la sostituzione dei sanitari, i beni costituenti manutenzione ordinaria come la sostituzione di un motore ed i ricambi per i macchinari; i beni utilizzabili nell’ambito di una attività (il trasporto di cose) che per espressa previsione normativa, non possono dar luogo ad investimenti da cui possa originare il credito di imposta. Sono esclusi dall’agevolazione i beni merce destinati alla vendita, beni assemblati o concessi in comodato d’uso. Non sono agevolabili in quanto inclusi nella voce B.II.4 “altri beni”, gli investimenti in:

  • Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
  • Macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche)
  • Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri leggeri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni).

Non sono altresì agevolabili, in quanto espressamente escluse, le immobilizzazioni immateriali di cui alla voce B.I dell’Attivo di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c..

I beni devono essere nuovi; eventuali beni “complessi” realizzati in parte con beni usati possono essere agevolabili solo a condizione che il costo sostenuto per i beni usati che li compongono non sia prevalente rispetto a quello dei beni nuovi.

Quanto ad ulteriori requisiti dei beni agevolabili (beni strumentali) comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo. Sono esclusi tutti gli investimenti che non realizzano una fattispecie di investimento iniziale (ad esempio sostituzione di singoli beni strumentali). 

Non tutti i nuovi investimenti sono agevolabili; occorre che il nuovo investimento determini almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Creazione di un nuovo stabilimento;
  2. Ampliamento capacità produttiva di uno stabilimento già esistente;
  3. Diversificazione produttiva, con creazione di un prodotto mai fabbricato precedentemente o con un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Credito d’imposta investimenti effettuati dalle imprese ubicate nelle ZES

Per favorire la crescita del Sud Italia, attraverso lo sviluppo di imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, il Decreto Mezzogiorno (DL del 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni) ha istituito le Zone economiche speciali, e potenziato il bonus istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) per facilitare l’attività imprenditoriale attraverso agevolazioni e incentivi.

Le Zes sono composte da porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche einterporti, durano almeno sette anni, possono essere regionali o interregionali e contemplare anche aree non adiacenti ma connesse sul piano economico, come previsto dal regolamento attuativo (Dpcm n. 12/2018). L’articolo 5 del suddetto decreto (da ultimo modificato dall’articolo 57 del decreto legge n. 77 del 2021) attribuisce alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del Mezzogiorno: Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica interregionale (Puglia-Basilicata), Adriatica interregionale (Puglia-Molise) ,Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti.

Con la recente disposizione introdotta dal PNRR 2, viene di fatto ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, modificando così l’articolo 5, comma 2, del decretolegge n. 91 del 2017 che prevedeva che il credito d’imposta fosse fruibile per il solo acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa al decreto, la recente disposizione intende chiarire i dubbi emersi in fase applicativa relativamente agli investimenti aventi adoggetto gli “immobili”, includendo anche l’acquisto di “terreni” e precisando che nel concetto di acquisto di immobili sono ricompresi l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti eseguiti anche non cumulativamente.

E’ utile ricordare che anche il decreto legge n. 77 del 2021 aveva già precedentemente modificato la disciplina di tale beneficio:

  • aumentando da 50 milioni a 100 milioni di euro il limite massimo, per ciascun progetto diinvestimento, a cui viene commisurato il credito d’imposta previsto
  • esteso tale credito all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Infine, la proroga del credito d’imposta al 31 dicembre 2022 con la legge di bilancio 2020.

Ricordiamo che le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revocae la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito. Inoltre, il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014. Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quello per gliinvestimenti nel Mezzogiorno (commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge 208/2015).

Possono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle tre Zes già istituite consultabiliPossono accedere al bonus tutte le imprese localizzate nei territori delle tre Zes già istituite consultabiliall’indirizzo http://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.

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