Transizione 5.0
transizione 5.0

Maggio 27, 2024

COSA PREVEDE IL PIANO TRANSIZIONE 5.0?

Il piano Transizione 5.0 introduce un incentivo alla doppia transizione dei processi produttivi (digitale ed energetica) a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2026. La misura sarà complementare al piano Transizione 4.0, che continuerà a promuovere, con le aliquote già previste, l’acquisto di beni materiali e immateriali funzionali all’implementazione del paradigma 4.0.

Il piano Transizione 5.0 fornirà, in aggiunta, incentivi per quegli investimenti in beni e attività che portino a una riduzione di consumi energetici o a miglioramenti dell’efficienza energetica. L’ammontare delle risorse stanziate è pari a 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025 RePower EU.


Progetti di innovazione realizzati attraverso l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 che siano interconnessi e finalizzati a ridurre i consumi energetici:

  • di almeno il 3% della struttura produttiva;
  • di almeno il 5% dei processi produttivi interessati (processo industriale o processo target)

Ai fini della misura TRANSIZIONE 5.0 rientrano tra i beni immateriali di cui all’allegato B L.232/2016 anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.

Se soddisfatte le condizioni di riduzione dei consumi energetici per i progetti innovazionesaranno inclusi ed agevolati con la TRANSIZIONE 5.0, anche:

  1. l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (1,89 miliardi);
  2. le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde (630 milioni). Spese di formazione ammesse nel limite del 10% dell’investimento con tetto a 300.000 € e solo su attività di formatori esterni.

Per gli impianti con moduli fotovoltaici di cu al punto 1, sono ammissibili i soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione rispettivamente del:

  • 120% per gli impianti che comprendono i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per gli impianti con moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Tali investimenti saranno ammissibili nel limite di un costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, che sarà definito con successivo decreto.

Per le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni che saranno individuati dal MIMIT.


Il progetto deve essere certificato “ex ante” da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.

Successivamente una seconda certificazione “ex-post”, ad investimento ultimato, dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.

Tra i soggetti titolati a produrre le certificazioni come previsto dalla Transizione 5.0, sono compresi:

  • EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • ESCo (Energy Service Company) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le PMI, le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore 5.000 euro.


L’agevolazione prevede 9 aliquote basate sul risparmio energetico ottenuto e i massimali di investimento sono considerati annuali. In caso di conseguimento di una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

In caso di conseguimento di una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

In caso di conseguimento di una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

La riduzione dei consumi è riproporzionata su base annuale, calcolata rispetto ai consumi energetici dell’anno precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti ed al netto di variazioni di volumi produttivi e di condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione sarà necessario fare riferimento ai consumi medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale.

L’agevolazione non è cumulabile con il credito d’imposta per i beni 4.0, nonché con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno. L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il beneficio previsto dalla Transizione 5.0 è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che rispetto all’ammissibilità e al completamento dell’investimento, attesta:

  • Ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti;
  • Ex post: l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Dettaglio della procedura per accedere all’incentivo:

  1. sarà necessario presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
  2. il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al MIMIT sia l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, in caso di risorse disponibili, risulterà “prenotato”;
  3. le imprese dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento. Il senso è di liberare al più presto risorse prenotate ma non utilizzabili;
  4. al termine dell’investimento l’impresa dovrà inviare al GSE una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post;
  5. il GSE trasmetterà, quindi, all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Per la fruizione dell’incentivo sarà necessario attendere cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi. Il modello F24 per la fruizione del credito dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2025.

Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, potrà riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato. Solo per le piccole e medie imprese sarà possibile considerare nel totale dell’importo su cui applicare il credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro. Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative.

Sarà infine necessaria un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.


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