CREDITO DI IMPOSTA 4.0
industria 4.0

Ottobre 2, 2023

Con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020) il Legislatore ha prorogato fino al 2022 e ha rafforzato i crediti d’imposta nell’ambito della c.d. “Transizione 4.0” tra cui è contenuto il Credito di Imposta beni strumentali 4.0

Si tratta di una scelta volta ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, oltre che a rilanciare gli investimenti fortemente penalizzati dalla pandemia legata al COVID-19.

Il processo normativo ha avuto inizio con gli istituti giuridici del super e iper ammortamento, introdotti per la prima volta rispettivamente nelle leggi di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-94 e 97 della L. n. 208/2015) e di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 8-12 della L. n. 232/2016), quali misure di rilancio degli investimenti produttivi del Paese e denominati prima Piano Industria 4.0 e poi Piano Impresa 4.0.

Con una conferma rispetto alla versione precedente, l’agevolazione nella forma del credito d’imposta 4.0 è rivolta agli esercenti arti e professioni nonché alle imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi inclusele stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

Rispetto ai soggetti beneficiari è possibile ricomprendere, anche tenendo conto dei precedenti chiarimenti offerti in altre occasioni su fattispecie analoghe da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009 emanata in occasione della Tremonti-ter), i soggetti che determinano il reddito d’impresa secondo le seguenti forme giuridiche:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciale comprese le imprese familiari (ex art. 230 bis del CC) e le aziende coniugali (ex art. 177 del CC);
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento;
  • le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
  • le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata;
  • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Anche i soggetti che determinano il reddito secondo criteri agevolati, per esempio regime forfettario ex L.190/2014 o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi sono ammessi alla disciplina di vantaggio. Dovrebbe essersi risolto favorevolmente il dubbio sorto circa l’ammissibilità delle imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Si ritiene che tali imprese possano rientrare tra i soggetti beneficiari.

Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Si ritiene che possano beneficiare del credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istitutigiuridici della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale.

Gli investimenti oggetto di agevolazioni si distinguono nelle seguenti macro voci:

  • beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
  • beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.

I beni oggetto di agevolazione devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato nonché possedere i requisiti della strumentalità e della novità.

Il requisito della destinazione dei beni presso strutture situate nel territorio dello Stato implica che i beni oggetto dell’investimento debbano appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale. Il criterio da prendere in considerazione è quello dell’effettiva destinazione del bene nelle strutture aziendali, nel senso che si prescinde dalla mera iscrizione contabile del bene in bilancio o in altri registri della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

La circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere non assume alcuna rilevanza ai fini dell’agevolazione in esame. Circa la questione della strumentalità, è possibile ricorrere ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul tema dei super ammortamenti (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 5.2). Secondo i tecnici del fisco, il riferimento della norma alla strumentalità vuol dire che i beni oggetto di investimento devono essere di uso durevole e impiegati quali strumenti all’interno del processo produttivo dell’impresa.

In stretta connessione al concetto di strumentalità, ne deriva che sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce);
  • i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
  • i materiali di consumo.

Altra caratteristica che devono possedere i beni oggetto di agevolazione concerne l’aspetto della novità. Anche in questo caso corre in aiuto il già citato documento di prassi (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 5.2) secondo cui il requisito della novità sussiste:

  • quando il bene sia acquistato dal produttore;
  • nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.

Lo stesso documento di prassi ha avuto modo di precisare che:

  • il bene esposto in show-room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo possiede il carattere della novità;
  • per i beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità rispetto all’intero bene si atteggia nel senso della non prevalenza del costo relativo ai beniusati rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Nel caso di acquisto di beni complessi comprendenti beni usati, il cedente dovrà attestare che il costo dei beni usati non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Ai fini del calcolo del credito d’imposta, dal momento che siffatto bene complesso possiede il carattere della novità, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto (comprendente il costo dei beni usati).

È opportuno soffermarsi sui cd impianti di servizio. Si tratta di impianti che rientrano nell’agevolazione quando sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile e sono da considerarsi come accessori del bene stesso. Gli impianti tecnici in edificio, invece, non sono ammessi all’agevolazione, se non in casi particolari: sono ammessi infatti solo se sono essi stessi impianti di produzione.

Sono esclusi dalle agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli immobili. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell’impianto agevolabile. L’impresa dovrà dimostrare che la parte di costo è quella strettamente legata all’impianto agevolabile.

Un’ulteriore ipotesi è quella di bene complesso realizzato in economia. Anche in questo caso, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire dell’agevolazione, sia sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, sia sul costo della componente usata. Al riguardo si consulti il documento di prassi n. 90/E/2001 dell’Agenzia delle Entrate in materia Tremonti bis. Un’ulteriore ipotesi degna di attenzione è il cd revamping, vale a dire il potenziamento di macchinari che sono già 4.0. Il quesito che sorge riguarda l’ammodernamento di una macchina già 4.0 e l’ammissibilità come agevolabile. Stando alle prime indicazioni del Mise, il revamping è stato pensato immaginando la trasformazione di un bene ordinario in un bene 4.0. Per i beni già qualificati 4.0, il Mise dovrà esprimersi.

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR;
  • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza ilprocesso di ammortamento è superiore a 15 anni);
  • i fabbricati e le costruzioni;i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015 di cui sotto;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settoridell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, dellaraccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016

Il beneficio spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della L.232/2016. Si tratta per lo più di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, secondo le seguenti macro voci:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezzadel posto di lavoro in logica 4.0.

La tipologia degli investimenti in esame, ai fini della determinazione del credito d’imposta, prevede un tetto massimo di euro 20 milioni di costi ammissibili.

Elenco dei Beni di cui all’allegato A L. n. 232/2016

Sono intesi tutti i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle impresemodello «Industria 4.0» il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

  • macchine utensili per asportazione;macchine utensili per asportazione;
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma,waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
  • macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e dellematerie prime;
  • macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materialie delle materie prime;
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamentoe l’imballaggio;
  • macchine utensili di deproduzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scartiindustriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, laseparazione, la frantumazione, il recupero chimico);
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali deiprodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (esempio: RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti 5 caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  1. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’ i seguenti:

  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:

  • sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multisensore o basati su tomografiacomputerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macrogeometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scalamicrometrica o nanometrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
  • altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o delprocesso produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
  • sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali,macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo eche vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nelsistema informativo aziendale;
  • dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo checonsentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
  • sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti(esempio: RFID – Radio Frequency Identification);
  • sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze,coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato dicomponenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemiinformativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, concollegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi odannosi;
  • componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio deiconsumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemidi segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo opericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (esempio: caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
  • interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza edefficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016

I beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 da prendere in considerazione ai fini del beneficio in esame sono i seguenti.

  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM,PLM, Big Data Analytics).
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare datianalizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/ fieldbus,sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing).
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di pro-duzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o consoluzioni cloud.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (esempio: assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing).
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento e dall’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (DataAnalytics & Visualization, Simulation e Forecasting).
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearabledevice
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchinache consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile.
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscanomeccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine eimpianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
  • Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente ilnuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Beni aggiunti da L. 205/2017

  • Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce.
  • Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D,realtà aumentata.
  • Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevatecaratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campocon integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica diprestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il periodo temporale per poter accedere al credito d’imposta sui beni strumentali riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022. Il termine si estende (c.d. termine lungo) per gli investimenti effettuati fino al 30.6.2023, purché entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Dal momento che il termine per fruire del beneficio del credito d’imposta per i beni strumentali è retrodatato al 16.11.2020, in considerazione del fatto che per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo 16.11.2020 – 31.12.2020 risulta in vigore anche la precedente misura di cui alla L. n. 160/2019, si pone un problema di coordinamento normativo che non trova alcuna disciplina con quanto introdotto nella legge dibilancio per il 2021.

Le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta, stando alle precisazioni del Mise, non dovrebbero trovare applicazione per gli investimenti aventi a oggetto i beni materiali “ordinari” nonché rispetto ai beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra il 16.11.2020 e il 30.6.2021 in relazione ai quali, entro la data del 15.11.2020, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In presenza di tali condizioni (ordine e acconto) resterebbe ferma l’agevolazione prevista dalla precedete L. n. 160/2019. In altri termini, la data del 16 novembre va considerata come uno spartiacque tra i due regimi. Da una parte stanno gli investimentiprogrammati entro il 15 novembre 2020, per i quali entro tale data l’ordine sia stato accettato ed è avvenutoil pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%: per questi beni vale la disciplina del precedentecredito d’imposta, laddove l’investimento sia completato entro il 30 giugno 2021. Tutto ciò che ha origine apartire dal 16 novembre 2020 rientra invece nella nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il2021. La finestra 2021 parte quindi dal 16 novembre 2020 e può contare su un arco temporale che va oltrel’anno.

L’agevolazione spetta per i beni:

  • acquistati a titolo di proprietà;
  • in leasing;
  • realizzati in economia;
  • realizzati mediante appalto.

Ai fini dell’agevolazione assume rilevanza il momento in cui l’investimento è stato effettuato, e se talemomento rientra o meno nell’intervallo temporale di vigenza del beneficio. Da un punto di vista generale, è necessario puntare l’attenzione sul principio della competenza di cui all’art. 109 del TUIR che si atteggia secondo le seguenti regole. Per i beni mobili acquistati a titolo di proprietà, l’investimento si considera realizzato:

  • alla data della consegna o spedizione;
  • ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo dellaproprietà o di altro diritto reale.

A tal riguardo, non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (o “patto di riservato dominio”). Per i beni in leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione delverbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola diprova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo daparte dello stesso locatario.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi sostenuti dal committente assumonorilevanza:

  • alla data di ultimazione della prestazione;
  • in alternativa, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera (es. macchinario) oin alternativa, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera (es. macchinario) ola porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente. Lo stato di avanzamento dei lavori(SAL) diventa eleggibile, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto, se icorrispettivi sono liquidati nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

Per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato da imputare secondo il criterio della competenza.

Altro aspetto da considerare ai fini del beneficio del credito d’imposta generale riguarda l’entrata infunzione del bene. Gli aspetti sintomatici dell’utilizzo del bene, come rilevato nel documento di prassi della Guardia di finanza n. 1/2008, possono considerarsi:

  • il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
  • l’impiego di manodopera;
  • l’inserimento del bene nella catena di produzione;
  • le risultanze della contabilità industriale.

L’entrata in funzione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 necessita dell’interconnessione.

Sul punto specifico è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, §6.3) che ha definito il concetto di interconnessione, appositamente documentato tramite attestazione, nel senso di:

  • scambi di informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione,sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nellaprogettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmentericonosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • identificazione univoca, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo distandard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Secondo la precedente formulazione di cui alla L. n. 160/2019, per il periodo fino al 15 novembre 2020, le percentuali del credito d’imposta di cui alla L. n. 160/2019 sono state le seguenti:

  • 20% o 40% per i beni rientranti nel piano Industria 4.0;
  • 15% per i beni immateriali rientranti nell’allegato B di cui alla legge di bilancio 2017.

Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione:

  • alla tipologia di investimenti (beni ordinari nonché beni allegato A e beni allegato B di cui alla Legge n. 232/2016);
  • al momento di effettuazione degli stessi.

Beni materiali di cui all’allegato A della L. 232/2016

Per gli investimenti riconducibili ai beni compresi nell’Allegato A alla L.232/2016, il credito d’imposta spetta esclusivamente alle imprese, tenendo conto del periodo di effettuazione degli investimenti, secondo le seguenti tabelle:

Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (data prorogata al 30/06/2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

  • 50% investimenti fino a euro 2,5 milioni
  • 30% investimenti tra 2,5-10 milioni
  • 10% investimenti tra 10-20 milioni

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (data prorogabile al 30/6/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  • 40%investimenti fino a euro 2,5 milioni
  • 20%investimenti tra 2,5-10 milioni
  • 10%investimenti tra 10-20 milioni

Beni immateriali di cui all’Allegato B della L. 232/2016

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.

Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine lungo 30.06.2023)

  • 50% costo investimenti
  • Limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Per effetto del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 21), per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), l’aliquota del credito di imposta 4.0 è aumentata dal 20% al 40%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Obblighi documentali

Per gli eventuali controlli successivi, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020). La mancata indicazione della dicitura in fattura comporta la revoca dell’agevolazione e sul punto ha avuto modo di esprimersi l’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli del 5.10.2020, n. 438 e 439, fornendo delucidazioni in merito alle modalità di regolarizzazione. Stando alle indicazioni dell’Agenzia, è possibile distinguere i seguenti casi, in ragione del formato del documento:

  • per i documenti ricevuti in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione. per i documenti ricevuti in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazionedella norma anzidetta potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scritturaindelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”;
  • per i documenti ricevuti in formato elettronico, l’acquirente avrà due soluzioni alternative: a) stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72; b) seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019, vale a dire “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso”. In sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altrodocumento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari perl’integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente esseretrasmesso al SdI (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione “elettronica” dellefatture emesse in reverse charge, che l’Agenzia suggeriva antecedentemente all’introduzionedelle nuove specifiche tecniche).

Ci sarebbe una ulteriore possibilità che è stata proposta dal MISE (FAQ 10.15) in occasione delle modalità di compilazione della fattura emessa in formato elettronico nell’ambito della “Nuova Sabatini”. Il Ministero dello Sviluppo Economico suggeriva la regolarizzazione “mediante l’emissione”, da parte del cedente, “di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto”.

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre:

  • una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali,
  • o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato,

da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.

La misura del credito di imposta accordato varia in relazione alle differenti categorie di beni, individuati come segue: 1) Beni strumentali ricompresi tra quelli di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016; 2) Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati ricompresi tra quelli di cui all’Allegato B, Legge 232/2016, integrato dall’articolo 1, co. 32, Legge 205/2017.

Con riferimento agli investimenti effettuati in beni strumentali di cui alla categoria 1) le percentuali agevolative sono valide per il triennio 2023 – 2025 e il legislatore non è intervenuto con modifiche alla normativa in vigore.

La misura del credito di imposta viene pertanto determinata come segue:

  • Il 20% dei costi ammissibili per la quota di investimenti sino a 2,5 milioni di euro;
  • Il 10% dei costi ammissibili per la quota di investimenti tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
  • Il 5% dei costi ammissibili per la quota di investimenti tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro;
  • Il 5% dei costi ammissibili per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, qualora si tratti di investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In relazione agli investimenti effettuati in beni immateriali tecnologicamente avanzati (di cui all’allegato B), le aliquote scendono sia per il 2024 che per il 2025 rispetto a quelle in vigore fino al 2023 di 5 punti percentuali per ogni anno:

  • Per il 2024 la misura del credito di imposta riconosciuto scende al 15% dell’ammontare dell’investimento nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
  • Per il 2025, fermo restando il limite massimo già indicato per il 2024, la percentuale scende al 10% del costo dei beni agevolabili.

I tempi

Per entrambe le categorie di beni rimane invariata la condizione che gli investimenti agevolabili possano essere realizzati sino al 30 giugno dell’anno successivo, a patto che entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’ordine sia stato accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

La fruizione del credito di imposta può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in compensazione in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Vi è poi un ulteriore adempimento: la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0, che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa. La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative. È stato precisato che il mancato invio della comunicazione di monitoraggio non blocca l’utilizzo dell’agevolazione.


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