Pubblicato il decreto direttoriale del MIMIT nel quale il provvedimento individua, ai sensi dellโarticolo 24, comma 1, del decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dellโEconomia e delle Finanze, i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito dโimposta โTransizione 5.0โ e le comunicazioni di conferma relative allโeffettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, di cui allโarticolo 12, rispettivamente ai commi 1 e 4, del suddetto decreto.
Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nellโapposita sezione โTransizione 5.0โ del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui allโarticolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, lโinnovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy.
COSA PREVEDE IL PIANO TRANSIZIONE 5.0?
Ilย Piano Transizione 5.0, in complementaritร con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nellโambito della piรน ampia strategia finalizzata a sostenere il processo diย trasformazione digitale ed energeticaย delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro. In particolare, TRANSIZIONE 5.0 in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, con unaย dotazione finanziariaย complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone lโobiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.
QUALI SONO GLI INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0?
Progetti di innovazione realizzati attraverso lโacquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 che siano interconnessi e finalizzati a ridurre i consumi energetici:
- di almeno il 3% della struttura produttiva;
- di almeno il 5% dei processi produttivi interessati (processo industriale o processo target)

Ai fini della misura TRANSIZIONE 5.0 rientrano tra i beni immateriali di cui allโallegato B L.232/2016 anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per lโintelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dellโenergia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e lโelaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.
Se soddisfatte le condizioni di riduzione dei consumi energetici per i progetti innovazione, saranno inclusi ed agevolati con la TRANSIZIONE 5.0, anche:
- l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dellโenergia prodotta (1,89 miliardi);
- le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde (630 milioni). Spese di formazione ammesse nel limite del 10% dellโinvestimento con tetto a 300.000 โฌ e solo su attivitร di formatori esterni.
Per gli impianti con moduli fotovoltaici ATTENZIONE perchรจ devono avere particolari requisiti e caratterIstiche tecnologiche certificate. Tramite la nostra consulenza TRANSIZIONE 5.0 effettueremo una valutazione!
Per le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica. Le attivitร formative dovranno essere erogate da soggetti esterni che saranno individuati dal MIMIT.

QUALI CERTIFICAZIONI RICHIEDE IL PIANO TRANSIZIONE 5.0?
Il progetto deve essere certificato โex anteโ da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilitร relativi alla riduzione del consumo totale di energia.
Successivamente una seconda certificazione โex-postโ, ad investimento ultimato, dovrร attestare lโeffettiva realizzazione degli investimenti in conformitร alle disposizioni della certificazione ex-ante.
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
a) gli Esperti in Gestione dellโEnergia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dellโalbo professionale, nonchรฉ i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti allโalbo professionale nelle sezioni โmeccanica ed efficienza energeticaโ e โimpiantistica elettrica ed automazioneโ, con competenze e comprovata esperienza nellโambito dellโefficienza energetica dei processi produttivi.
Per le PMI, le spese sostenute per adempiere allโobbligo della certificazione ex ante ed ex post degli investimenti sono riconosciute in aumento del credito dโimposta per un importo massimo di 10.000 euro. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere allโobbligo di certificazione della spesa e della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito dโimposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
TRANSIZIONE 5.0: ALIQUOTE
Quote d’investimento fino a 10 milioni di euro
- % riduzione consumi energetici struttura produttiva: 3-6% oppure Processo: 5-10% la percentuale di credito dโimposta รจ del 35%
- % riduzione consumi energetici struttura produttiva Struttura produttiva: 6-10% oppure Processo: 10-15% la percentuale di credito dโimposta รจ del 40%
- % riduzione consumi energetici struttura produttiva Struttura produttiva oltre il 10% oppure Processo oltre il 15% la percentuale di credito dโimposta รจ del 45%
Quote d’investimento oltre 10 milioni di euro
- % riduzione consumi energetici struttura produttiva: 3-6% oppure Processo: 5-10% la percentuale di credito dโimposta รจ del 5%
- % riduzione consumi energetici struttura produttiva Struttura produttiva: 6-10% oppure Processo: 10-15% la percentuale di credito dโimposta รจ del 10%
- % riduzione consumi energetici struttura produttiva Struttura produttiva oltre il 10% oppure Processo oltre il 15% la percentuale di credito dโimposta รจ del 15%
Calcolo del risparmio energetico
La riduzione dei consumi รจ riproporzionata su base annuale, calcolata rispetto ai consumi energetici dellโanno precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti ed al netto di variazioni di volumi produttivi e di condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione sarร necessario fare riferimento ai consumi medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale.
Cumulabilitร
Il credito dโimposta Transizione 5.0 รจ cumulabile con i Certificati Bianchi?
In merito รจ stata pubblicata una FAQ del GSE nel quale hanno risposto: Si รจ cumulabile e si precisa che per il credito d’imposta Transizione 5.0 risulta valido quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, di seguito riportato: โin relazione agli interventi di incremento dell’efficienza energetica eseguiti nell’ambito delle attivitร connesse all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell’ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell’Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti รจ ridotto del 50 per centoโ. Si precisa, ulteriormente, che tale disposto normativo si applica ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge162/2023 di conversione del D.L 124/2023).
Il credito dโimposta Transizione 5.0 รจ cumulabile con il credito di imposta ZES Unica?
Si, ferme restando le modalitร di calcolo specificate dalla FAQ n. 8.6, il credito d’imposta รจ cumulabile con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il MezzogiornoZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
FAQ 8.6
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale lโimpresa abbia giร fruito di unโagevolazione con intensitร dโaiuto pari al 60%, il credito dโimposta 5.0 si calcola applicando lโaliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui allโarticolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui lโimpresa intende beneficiare.
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