Affinchè il Fondo possa garantire a titolo gratuito una maggior platea di potenziali beneficiari, nel decreto liquidità art. 13, il governo è intervenuto “derogando” transitoriamente la disciplina del Fondo di garanzia prevedendo che sino al 31 dicembre 2020, la garanzia potrà essere erogata anche ad imprese non in bonis dal punto di vista bancario,
Cosa si intende per imprese non in bonis? Si intendono le imprese:
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che in normale esercizio abbiano “esposizioni deteriorate” o “scadute e/o sconfinanti deteriorate”, la cui segnalazione sia successiva al 31/01/2020;
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abbiano “attivato”, in data successiva al 31/12/2019, un istituto per la composizione negoziale della crisi.
In particolare, per queste ultime, è necessario alternativamente che:
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siano state «ammesse» alla procedura di concordato in continuità aziendale;
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abbiano «stipulato» accordi di ristrutturazione;
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abbiano «presentato» un piano attestato.
Mi raccomando a come interloquite con le vostre banche!