Nel decreto rilancio è stato previsto il famoso e tanto atteso fondo perduto. Come stanno le cose?
I soggetti beneficiari del fondo perduto sono i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. In altri termini sono le imprese commerciali, le imprese agricole ed i lavoratori autonomi a condizione che siano titolari di partita IVA.
Quindi rientrano tra i soggetti destinatari del contributo quelli che esercitano attività agricole (i.e. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobile, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste; attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali).
Due sono le condizioni che devono essere rispettate per poter fruire del contributo a fondo perduto: una di carattere reddituale e l’altra legata al calo di fatturato.
Con riguardo al requisito reddituale, la norma prevede che possono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, hanno avuto un ammontare di ricavi o compensi o un reddito agrario non superiore a 5 milioni di euro.
Quanto al requisito connesso al fatturato, l’art. 25, il contributo spetta soltanto ove l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente questi importi, occorre fare riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi.
Calcolo del contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo a fondo perduto si determina applicando una data percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
– 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro,
nel periodo d’imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).
In ogni caso, è garantito un contributo minimo per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.