Il decreto Liquidità aveva previsto il fondo di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 25.000 euro. Sucecssivamente, in fase di conversione sono apportati dei miglioramenti che sottoposti alla Commissione Europea sono stati approvati. Le nuove disposizioni del fondo di garanzia sono diventate realtà e le regole previste all’interno dell’articolo 13 co del decreto Liquidità saranno applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.
Cosa prevedono i miglioramenti per le imprese?
Tra le diverse novità, operative dal 19 giugno 2020, le principali riguardano i piccoli prestiti garantiti da Fondo al 100% di cui alla lettera m), comma 1), dell’articolo 13 decreto rilancio.
Ampliamento beneficiari: oltre alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, sono ammessi anche:
- broker, agenti e subagenti di assicurazione iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.
Importo: l’importo massimo del finanziamento è innalzato a 30.000 euro (in luogo di 25.000 euro)
Durata: la durata del finanziamento vie portata dai 72 mesi a 120 mesi (10 anni).
Cambia la modalità di calcolo dell’importo finanziamento: il limite massimo rimane 30.000 euro: l’importo non potrà essere superiore alternativamente al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ovvero, nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività.
Determinazione del tasso di interesse: in parole povere il tasso dovrebbe essere meno del 1,2%.
Per i finanziamenti già concessi, i soggetti beneficiari hanno la possibilità di chiedere l’adeguamento dei finanziamenti alle nuove condizioni di durata e di importo (lettera m-bis).
Sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo sono concesse automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.