Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’art. 120 ha introdotto un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per un’ampia platea di soggetti, in ragione delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.
A chi si applica
Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
E’ previsto per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Interventi e investimenti agevolabili
Le spese per cui spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in interventi agevolabili e investimenti agevolabili. Quanto agli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono ricompresi:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
Invece, gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Tra l’altro rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Come utilizzare il credito d’imposta
L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Di conseguenza se le spese sono superiori all’importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
Il credito può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; quindi laddove vi siano crediti residui al 31 dicembre 2021 questi non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Il decreto Rilancio all’articolo 125 prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia.
A chi si applica
- agli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- agli enti e società;
- alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- alle persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spese per la sanificazione
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Per quanto riguarda la sanificazione occorre far riferimento ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Sicuramente questa condizione è soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. In ogni caso, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. (Per il calcolo della spesa agevolabile, in questo caso, l’ammontare della spesa può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in questa sanificazione per le ore impiegate , opportunamente documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda. Possono essere aggiunte, nell’ambito del credito anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati).
Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.
Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
Rientrano fra queste spese quelle sostenute per l’acquisto di :
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Utilizzo del credito
Anche per questo credito, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, per cui sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Nel caso in cui queste spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI SIAMO A DISPOSIZIONE: INFO@FINANZIAMENTI.PUGLIA.IT