Rafforzamento patrimoniale PMI: criteri e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta

Agosto 25, 2020

In Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante il rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni.

Il nuovo decreto reca i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta previsti nel Decreto rilancio.

Ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 20 % dell’ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.

L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.

In tal caso deve essere presentata all’Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente:

  • il codice fiscale della società conferitaria nonché l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e dell’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l’attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata;
  • l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d’imposta;
  • gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Questo credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, senza l’applicazione dei limiti previsti dalla L. n. 244 del 2007, n. 244.

Inoltre, ai sensi del c. 8 dell’art. 26 citato, alle società che soddisfano le condizioni indicate, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale previsto.

Anche in tal caso deve essere presentata all’Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente:

  • l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito d’imposta richiesto;
  • l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito d’imposta riconosciuto in favore degli investitori con i relativi codici fiscali;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che la società, anche tenuto conto del credito d’imposta in favore degli investitori, non ha beneficiato ai sensi della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d’imposta richiesto ai sensi dell’art. 53 del decreto Rilancio;
  • gli altri elementi eventualmente individuati.

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