TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Luglio 5, 2021

L’art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all’adempimento entro e non oltre il 30.06.2021. Sono previste delle sanzioni con una limitazione dei casi di restituzione delle somme ricevute solo in assenza di pubblicazione dei dati e decorsi 90 giorni dalla contestazione senza ottemperanza all’obbligo. Cerchiamo di riassumere, in sintesi, cosa prevede questo adempimento grazie alla fonte da cui abbiamo attinto le informazioni [SISTEMA RATIO – CENTRO STUDI CASTELLI SRL]

Ambito soggettivo

Devono rispettare la norma i soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 C.C. (imprenditori iscritti al Registro delle Imprese).

Obbligo 

  1. Pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni;
  2. I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis C.C. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tipologia

  • La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa;
  • Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Esclusioni

  • Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni);
  • Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

CONTRIBUTI

Criterio di cassa

  • La disposizione, utilizzando l’espressione “effettivamente erogate”, indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa;
  • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto;
  • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

ESONERI

Iscrizione nel Registro aiuti di Stato

  • Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione. Ciò a condizione che sia dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Limite di importo

  • Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Sanzioni

  • L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Irrogazione

  • Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia;
  • Si applica la L. 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibile.

OTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI TRASPARENZA

  • Quando la pubblicazione avviene nella nota integrativa, i tempi sono quelli previsti per l’approvazione dei bilanci annuali.
  • Quando le informazioni sono pubblicate sui siti Internet, il termine per adempiere l’obbligo è il 30.06 di ogni anno.
  • Il Ministero del Lavoro, con circolare 11.01.2019 riferita agli enti del Terzo settore, ha ammesso la possibilità che, in mancanza del sito Internet, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza siano eseguiti sulla pagina Facebook del soggetto.

TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

  • I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del Codice Civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

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