Oggi, 22 luglio si attendeva la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate nel quale è indicata percentuale effettiva di credito di imposta Zes unica mezzogiorno spettante alle imprese che hanno presentato regolarmente la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024.
Ebbene sì, in senso negativo ha mantenuto le sue promesse. In pratica molte imprese hanno già comunicato a noi che non realizzeranno gli investimenti poichè la percentuale effettiva è del 17,66% contro in Puglia il 60% con cui si era partiti nella misura.
Tutto parte dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta zes unica mezzogiorno per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.
Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.
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