Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: sei a conoscenza di quali spese sono ammissibili con la nuova legge di bilancio?
credito di imposta ricerca e sviluppo

Marzo 18, 2019

La legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha modificato in maniera significativa le modalità di calcolo per quanto riguarda il credito di imposta Ricerca &Sviluppo, con validità a partire dall’anno 2019. Tra le novità di interesse per consulenti ed imprese ci sono le spese ammissibili, alcune delle quali hanno subito delle importanti modifiche nella loro ammissibilità e nella percentuale di agevolazione. Di seguito un breve elenco, suddiviso per agevolazione concessa, che riesce a spiegare meglio queste modifiche.

Le spese ammissibili, con un contributo del 50%, dal 2019 sono riconducibili alle seguenti voci:

  • personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.

Le spese ammissibili, ma con un contributo ridotto del 25% (dimezzato rispetto alla precedente normativa) sono riconducibili invece alle seguenti voci:

  • personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo contributo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • contratti stipulati con imprese standard che non rientrano nella classificazione di PMI innovative e di start-up innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente;
  • competenze tecniche e privative industriali (brevetti) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 

La nuova spesa ammissibile, introdotta a partire dal 2019, con un contributo del 25%, è la seguente:

  • materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. L’impresa può decidere di non sfruttare questa nuova spesa ammissibile nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

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