Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi. Il Consiglio di gestione ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dall’art.49 del Decreto-Legge del 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Molte sono le novità introdotte dal decreto. Vediamo in breve cosa prevedono.
- garanzia gratuita per tutte le operazioni
- si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione)
- importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
- diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo
- estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.
- annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
- sono ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
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[fonte: fondo di garanzia]