Decreto Cura Italia: misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall’epidemia di COVID-19. Come stiamo supportando i nostri clienti?

Marzo 23, 2020

Per le imprese colpite dall’epidemia COVID-19, come previsto dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, è possibile sospendere e/o prorogare alcune tipologie di prestiti. 

Come? Prima leggi il seguente articolo e subito dopo ti diciamo cosa fare.
Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Per queste motivazioni le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi (fornendo alcuni documenti) delle seguenti misure di sostegno finanziario per:

  1. le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali (fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all’import/export) con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Attenzione: possono beneficiare delle misure sopra indicate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate (sono crediti delle banche come mutui, finanziamenti, prestiti che i debitori non riescono più 20/03/2020 a ripagare regolarmente o del tutto. Rientrano le sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate).

Per i nostri clienti ci siamo organizzati con una consulenza ad hoc 

  • al fine di prevedere la richiesta di sospensione o non revoca di finanziamenti o altri strumetni previsti dal decreto, chiediamo all’impresa di inviarci un elenco di tutti gli impegni in essere con l’istituto bancario o banche (se più di uno);
  • successivamente contattiamo le filiali bancarie per verificare quale azioni sono attive per l’applicazione dell’art. 56;
  • preparazione della documentazione da allegare alla richiesta;
  • l’impresa invierà a mezzo mail/mailPEC la richiesta in filale così come l’abbiamo predisposta.

In tema incentivi, per ora possiamo, come da decreto chiedere liquidità per rinegoziare situazioni debitorie o far fronte all’emergenza. Lo stato garantisce 80% dell’importo finanziato, ma dobbiamo capire se la banca è d’accordo a finanziare per via dell’affidabilità dell’impresa.

Siamo a disposizione attraverso il numero 340/9701477


 

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