Con il decreto 9 luglio 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico approva le integrazioni relative alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l’accesso alla sezione speciale prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia, dedicata alle PMI colpite dal Covid-19.
- abbiano beneficiato delle misure previste dall’art. 56, comma 2, del Decreto-Legge;
- abbiano dichiarato al soggetto richiedente di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- fatta eccezione per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, presentino, alla data della richiesta di adesione alle misure di sostegno finanziario, i requisiti per la qualifica di PMI;
- non presentino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
- rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, tra le “imprese in difficoltà”;
- essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.