Il Fondo di garanzia per le PMI: cosa è e come funziona?

Ottobre 28, 2020

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

Il meccanismo di funzionamento del Fondo genera un importante effetto leva, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche, configurandosi come un efficace strumento di politica industriale che presenta un rapporto costi/benefici inferiore a qualsiasi altra agevolazione: per ogni euro del Fondo si attivano circa 16 euro di finanziamenti  per le PMI.
È, inoltre, un fondo rotativo che, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, è in grado di reimpiegare più volte le risorse assegnate.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili misteSono infine ammissibili alla garanzia del Fondo i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Ad accedere alla garanzia del Fondo sono soprattutto microimprese (59,7%), cui seguono le piccole imprese (31,3 %) e le imprese di medie dimensioni (8,6%). 

A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento:

  1. Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
  2. Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi , e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.
  3. Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.

Il Fondo Centrale di Garanzia non interviene direttamente nel rapporto banca/impresa e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, l’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo etc. sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese.


Ti ricordiamo una cosa importante: l’impresa prima di “pensare” ad accedere al Fondo di Garanzia deve valutare se la Banca è disponibile a prendersi in carico la garanzia dello stato e istruire la pratica di finanziamento!

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