La misura di cui all’art. 13, comma 1, lettera m), del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) prevede il rilascio da parte del Fondo PMI di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi di importo non superiore a 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente, a:
- 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale: nel conteggio devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m).
Potranno quindi essere richiesti più finanziamenti, anche a più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri a) e b).
Estensione platea beneficiari
Platea dei soggetti ammissibili: possono richiedere il finanziamento le società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), identificate dal codice ATECO K 66.21.00.
A seguito della modifica, possono richiedere l’accesso alla misura:
- le piccole e medie imprese;
- le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO. In particolare, sono ammissibili ditte individuali, professionisti/persone fisiche e studi professionali che svolgono una delle seguenti attività: 66.00.00, 66.10.00, 66.11.00, 66.12.00, 66.19.00, 66.19.10, 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22, 66.19.30, 66.19.40, 66.19.50, 66.20.00, 66.21.00, 66.22.00, 66.22.02, 66.22.03, 66.22.04, 66.29.00, 66.29.01, 66.29.09;
- le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):
– 66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanzia;
– 66.19.21 – Promotori finanziari;
– 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
– 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
Dal 1° gennaio 2021 esclusi gli enti non commerciali
Dal 1° gennaio 2021 il Fondo non rilascia più garanzie al 100% su prestiti fino a 30.000 euro concessi a Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L’esclusione di tali soggetti discende dal fatto che, come spiegato dal Mediocredito Centrale nel chiarimento operativo del 5 gennaio 2021, il comma 12-bis dell’art. 13 del decreto Liquidità (modificato dal decreto Agosto), che destina fino al 31 dicembre 2020 una riserva di 100 milioni per le garanzie rilasciate ai soggetti del non profit, non rientra tra le proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021.
Durata finanziamenti fino a 15 anni
Un’altra modifica di rilevante impatto apportata dalla legge di Bilancio 2021 alla lettera m) del comma 1 dell’art. 13 del decreto Liquidità riguarda la durata massima finanziamenti garanti, aumentata da 10 a 15 anni (art. 1, comma 216). Resta invece confermata che la condizione che il rimborso della quota capitale non potrà inizia prima di 24 mesi dalla data di erogazione. Ai sensi del comma 217, il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021 (data indicata nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021), con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Tasso di interesse
La legge di Bilancio 2021 ha modificato anche il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti. Ai sensi del comma 218, il tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, non dovrà essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.
[FONTE: WWW.IPSOA.IT]