Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile – FONDO IMPRESE FEMMINILI – è stato istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
La misura è rivolta, quindi, esclusivamente alle imprese femminili e lavoratrici autonome. Di seguito, per favorire e rendere chiaro cosa si intende per impresa femminile e lavoratrice autonoma, forniamo in dettaglio le definizioni:
Per impresa femminile si intende l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
- la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale;
- la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- l’impresa individuale la cui titolare è una donna;
- la lavoratrice autonoma.
Per lavoratrice autonoma si intende la lavoratrice la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
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