Credito di Imposta Mezzogiorno

Febbraio 5, 2024

“Per il credito di imposta mezzogiorno è rilevante la data di realizzazione investimenti oppure conta anche il pagamento?

Diversi commercialista con i quali collaboriamo si sono rivolti a noi per sottoporre il quesito presente tra le virgolette.

In altre parole, ci hanno chiesto se secondo la nostra esperienza, per beneficiare del credito d’imposta è sufficiente che il cliente abbia ricevuto i beni e quindi consegnati entro il 31 dicembre 2023, anche se il pagamento non è ancora avvenuto in toto, oppure è necessario che il pagamento dell’intero importo previsto nel progetto iniziale sia avvenuto entro il 31 dicembre 2023?

NOSTRA RISPOSTA: CEDITO DI IMPOSTA MEZZOGIORNO

La nostra risposta è stata secca ed è contenuta nella circolare 34/E/2016, avente a oggetto proprio il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015, di Stabilità per il 2016).

Dalla lettura della circolare su indicata emerge chiaramente che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir (Dpr 917/1986). Tale norma prevede che, in caso di acquisizione di beni, le spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o della spedizione. Pertanto, in risposta al quesito, il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno può essere applicato a tutti quei beni che risultano consegnati alla data del 31 dicembre 2023, non essendo rilevante l’integrale pagamento degli stessi. Rimangono fermi i requisiti per l’accesso al bonus sud o credito di imposta mezzogiorno che puntualmente andremo a verificare una volta che il cliente ci contatta.

CREDITO DI IMPOSTA MEZZOGIORNO

Vi riportiamo, fedelmente, quanto contenuto e indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E/2016.

L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale




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