Nel Decreto Rilancio è stato previsto un fondo perdute a determinati soggetti le cui imprese siano state danneggiate dall’emergenza sanitaria da Covid19.
Cominciamo col capire chi sono i soggetti beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Sotto tale aspetto il testo normativo può alimentare alcuni dubbi atteso che mentre per l’esercizio dell’impresa la titolarità di una partita IVA elimina qualsiasi incertezza, qualche perplessità potrebbe sorgere per quanto concerne l’esercizio di attività professionali. Il contributo spetta anche ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 TUIR a prescindere se conseguito da persone fisiche ovvero da società.
Categorie escluse: sono esclusi dal beneficio le seguenti categorie di soggetti:
- contribuenti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza;
- enti pubblici che esercitano funzioni statali ovvero attività previdenziali, assistenziali e sanitarie ove costituiti esclusivamente a tali fini;
- le aziende sanitarie locali;
- enti privati di previdenza obbligatoria che esercitano attività previdenziali e assistenziali;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162 bis TUIR);
- professionisti e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi ai quali è stata riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 27 D.L n. 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo ai quali è stata riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 38 D.L. n. 18/2020);
- i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Requisiti: le tre categorie interessate (imprenditori, lavoratori autonomi, percettori di redditi agrari) hanno diritto al contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi (2/3) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
A prescindere dall’ammontare del fatturato, il contributo spetta comunque anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Determinazione del contributo: l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
In particolare, detto contributo è determinato applicando le seguenti percentuali:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
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15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data de1 19 maggio 2020;
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10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata data de1 19 maggio 2020.
L’importo non può essere comunque inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili, delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
Richiesta del contributo: i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, direttamente o a mezzo intermediario delegato autocertificando la sussistenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con apposito provvedimento, da emanare, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno determinate le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione.
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