STRUTTURE RICETTIVE – AGEVOLAZIONI NEL DECRETO PNRR CONVERTITO

Gennaio 28, 2022

Gli artt. 1 e 4 del D.L. n. 152/2021 (cd. “Decreto PNRR”) hanno introdotto a favore delle strutture ricettive ed altri operatori del comparto turistico, ricreativo e fieristico, a fronte di interventi finalizzati, principalmente, alla efficienza energetica/antisismica, allo “sbarrieramento” ed alla digitalizzazione sostenute dal 7/11/2021 fino al 31/12/2024:

  • un contributo a fondo perduto (che può arrivare fino a un massimo di €. 100.000)
  • un credito d’imposta dell’80% parzialmente modificato in sede di conversione del Decreto nella L. n. 233/2021 ed attuato dal Provvedimento (“Avviso”) del MIT (Ministero del Turismo) in data 23/12/2021.

Destinatari delle misure di sostegno sono le seguenti imprese (art. 1, co. 4):

  • imprese alberghiere
  • imprese che esercitano attività agrituristica
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (campeggi)
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi inclusi: gli stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici (fra cui i parchi acquatici e faunistici).

La legge di conversione estende entrambe le agevolazioni alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari dove è esercitata una delle attività ammesse . 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (Avviso MIT 23/12/2021, art. 2) Di seguito i requisiti definiti dal MIT per l’ottenimento delle agevolazioni:

  • essere iscritti al Registro imprese alla data di presentazione dell’istanza (N.B.: sono, dunque, ammesse anche le neoattività)
  • ciascuna struttura turistica può presentare 1 sola domanda di incentivo per 1 sola struttura di impresa oggetto di intervento;
  • tutti i requisiti individuati dall’Avviso devono essere, a pena di decadenza: posseduti alla data di presentazione della domanda ed essere mantenuti per i 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale, devono, alternativamente: gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, un’attività ricettiva o di servizio turistico in aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitate attività ricettive/servizi turistici.

Sono esclusi dalla agevolazione le imprese

  • prive di regolarità contributiva (DURC) e fiscale
  • in stato di liquidazione (anche volontaria) o in stato di fallimento

SPESE AGEVOLATE

Danno accesso ai benefici le spese sostenute (per competenza, ex art. 109, Tuir) per i seguenti interventi (art. 4 Avviso MIT):

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (ex art. 2, DM MISE 6/08/2020)

b) interventi di riqualificazione antisismica (ex art. 16-bis, co.1, lett. i), Tuir)

c) eliminazione delle barriere architettoniche

d) interventi edilizi (manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, o ristrutturazione) funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche

e.1) realizzazione di piscine termali e.2) acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali

f) Spese per la digitalizzazione, come inquadrate nell’art. 9, c. 2, DL 83/2014 (“cd. “Bonus alberghi”): f.1) impianti wi-fi messo gratuitamente a disposizione dei clienti con velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; f.2) siti web ottimizzati per il sistema mobile; f.3) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi/pernottamenti che sia in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti/portali di promozione pubblici/privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; f.4) spazi e pubblicità per promuovere/commercializzare servizi turistici sui siti/piattaforme specializzate; f.5) consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; f.6)  promozione di offerte innovative in tema di inclusione/ospitalità per persone disabili; f.7) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente

g) acquisto di mobili e componenti d’arredo (inclusa l’illuminotecnica) a condizione che: g.1) sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lett. da a) ad e); g.2) il beneficiario non ceda a terzi/estrometta dall’attività d’impresa i beni prima del completamento dell’ammortamento degli stessi h) g.3) spese relative al servizio i progettazione per l’esecuzione dei precedenti interventi Nota: gli interventi devono essere conformi: – ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, ex L. n. 18/2009 – agli obiettivi ambientali (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili di cui all’art. 17, Reg. UE n. 2020/852 (v. Comun. Della Comm. UE 2021/C 58/01). Inoltre devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda e riguardare fabbricati (o terreni) con destinazione urbanistica compatibile con l’attività “alberghiera” agevolata.

 

SPESE ESCLUSE: in ogni caso non sono ammissibili le spese:  per le quali non sia provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale  non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione UE  non conformi alla Comunicazione della Comm. UE (2021/C58/01) in materia ambientale  obbligatorie a norma di Legge

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