Credito di Imposta beni strumentali 4.0
industria 4.0

Aprile 11, 2024

UTILIZZO DEL BONUS CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 CON NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE: dal possibile blocco delle compensazioni alla FAQ dell’agenzia delle entrate che chiarisce quali siano i periodi di investimento per i quali è previsto il blocco momentaneo delle compensazioni!

Ai fini della fruizione del credito d’imposta beni strumentali 4.0 e dei crediti Ricerca & Sviluppo, l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Le modalità e termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con altro decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul DM 6 ottobre 2021 relativo alla “vecchia” comunicazione prevista ai soli fini di monitoraggio.

La nuova disposizione sul credito di imposta beni strumentali 4.0 e credito di imposta ricerca e sviluppo (DL 39/2024) stabilisce che le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La norma fa riferimento, per la decorrenza dell’obbligo di comunicazione preventiva, agli “investimenti che si intendono effettuare” dal 30 marzo 2024, formulazione non particolarmente chiara che dovrà essere meglio specificata.

Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata al completamento di tali investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).

In altri termini, quanto contenuto nella norma e in attesa delle specifiche disposizioni attuative:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

Le comunicazioni (ex ante e ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Occorrerà chiarire quali saranno gli effetti connessi al mancato invio della comunicazione aggiornata, dal momento che la fruizione del credito d’imposta nel modello F24 sembra essere subordinato alla comunicazione preventiva degli investimenti che le imprese intendono effettuare.

ATTENZIONE: Comunicazione anche per crediti di imposta beni strumentali 4.0 e crediti di imposta ricerca e sviluppo 2023 non ancora utilizzati

Una particolare disposizione è poi prevista per gli investimenti 2023 per quanto concerne il credito di imposta beni strumentali 4.0 .

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Pertanto, con riguardo al solo credito di imposta beni strumentali 4.0 (materiali e immateriali 4.0 – e non quindi al credito R&S), in relazione agli investimenti relativi al 2023 (che dovrebbero essere intesi come investimenti effettuati ai sensi dell’art. 109 del TUIR), l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2024) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal summenzionato DM. Di fatto, quindi, l’utilizzo delle quote residue di tali crediti sarebbe, allo stato attuale, in stand by, essendo necessario presentare l’apposita comunicazione richiesta.

A questo punto si presenta una importante criticità in riferimento agli Investimenti 4.0 (credito di imposta beni strumentali 4.0 ) effettuati prima del 30 marzo che nascono proprio dalla comunicazione obbligatoria!!!

Ora, sebbene, la ratio sottesa all’introduzione di tale obbligo appare pregevole (ossia quella di ridurre fenomeni fraudolenti) dall’altro sarebbe stato più opportuno prevedere detto obbligo solo con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024, senza prevedere alcun effetto retroattivo?

VIDEO DEL 15/04/2024 NEL QUALE VENGONO SINTETIZZATE LE PRIME INFORMAZIONI A NOSTRA DISPOSIZIONE

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.L. 39/2024 E DEL CONTENUTO DELL’ART. 6, PER GLI INVESTIMENTI 4.0 SONO STATE BLOCCATE LA FRUIZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA IN ATTESA CHE VENGA PUBBLICATO UN MODELLO DI COMUNICAZIONE DA INVIARE TELEMATICAMENTE, ANCORA OGGI (18/04/2024) NON DISPONIBILE!

NON ERA PERO’ CHIARO NEL D.L. QUALE SIA IL CRITERIO CHE DETERMINA IL BLOCCO COMPENSAZIONI, QUINDI, QUALE RIFERIMENTO AVERE SE L’ANNO DI INVESTIMENTO REALIZZATO ED INTERCONNESSO O L’ANNO IN CUI L’INVESTIMENTO E’ STATO AVVIATO SENZA CONSIDERARE L’INTERCONNESSIONE?

BUONE NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRANTE sul credito di imposta beni strumentali 4.0 : si è fatta chiarezza su quali investimenti possono essere compensati e non sono bloccati dall’introduzione dei contenuti previsti dall’art. 6 del D.L. n. 39/2024.

L’Agenzia ha chiarito che, con riferimento agli investimenti effettuati:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) (anno di riferimento 2021);
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) (anno di riferimento 2022),

anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è comunque possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24, con codice 6936, indicando quale “anno di riferimento” l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Pertanto, parrebbe che, per tutti gli investimenti 4.0 per i quali si configura come anno di riferimento il 2021 o 2022 a prescindere dalla data di interconnessione, sia possibile procedere a compensare i crediti con il codice tributo 6936 per i beni strumentali 4.0 materiali e il codice 6937 per i beni strumentali 4.0 immateriali.

Tuttavia, tale soluzione potrebbe contrastare con quanto riportato nelle compensazioni precedenti creando, di fatto, una discrepanza che potrebbe generare ulteriori controlli in capo alle aziende (ricordiamo infatti che, per “anno di riferimento”, l’Agenzia delle Entrate intende l’“anno di maturazione del credito” – cfr. Risoluzione AdE 13/E del 2021).

Il nostro consiglio rimane quindi quello di non procedere con tale modalità ma aspettare ulteriori aggiornamenti.

FONTE: (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese)

INVESTIMENTI AVVIATI 2021 O 2022: SI PUO’ FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0


Quali agevolazioni sono ancora previsti con la misura Credito di Imposta beni strumentali 4.0 prevista dalla TRANSIZIONE 4.0?


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