Iperammortamento: il nodo della clausola Made in Italy
Inizialmente, la normativa prevedeva che il beneficio fosse riservato esclusivamente ad asset prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’accordo SEE. Tuttavia, tale limitazione è stata giudicata insostenibile per la competitività italiana, poiché avrebbe escluso partner strategici globali fondamentali per la trasformazione digitale, in particolare per quanto riguarda i semiconduttori e i sistemi tecnologici complessi. Di conseguenza, il Governo ha optato per una rimozione dei vincoli geografici, rendendo necessario un nuovo passaggio legislativo. Questa decisione nasce dalla necessità di garantire la competitività delle imprese italiane, che altrimenti sarebbero state escluse dall’accesso a tecnologie strategiche, come microchip e componentistica avanzata, spesso provenienti da mercati extra-UE.
L’apertura alla provenienza globale dei beni semplifica notevolmente l’iter burocratico per le aziende. Viene infatti superato l’obbligo di presentare certificazioni d’origine complesse per i beni materiali o dichiarazioni sul valore dello sviluppo software per i beni immateriali.
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L’ossatura dell’iperammortamento resta definita dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e si concentra sulla duplice transizione industriale:
- investimenti in beni 4.0: il piano sostiene l’acquisto di beni materiali e immateriali nuovi che devono rispondere a requisiti precisi: devono essere inclusi negli elenchi degli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026; devono essere obbligatoriamente interconnessi ai sistemi gestionali dell’azienda o alla rete di fornitura; l’agevolazione copre gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028;
- transizione verso l’energia Green: sono agevolabili i beni materiali destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi gli impianti a distanza; il beneficio si estende anche ai sistemi di stoccaggio (batterie e accumuli), considerati parte integrante della modernizzazione produttiva.
Come detto, la finestra agevolabile si è aperta il 1° gennaio 2026 e si chiuderà il 30 settembre 2028. Quanto all’ambito temporale:
- per determinare l’eleggibilità dell’investimento non rileva la data dell’ordine, ma quella di effettuazione dell’investimento stesso secondo i criteri del TUIR;
- per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
- per i beni immobili o le acquisizioni aziendali, rileva la data del rogito.
Semplificazione, aliquote e modalità operative
L’eliminazione del vincolo territoriale porta con sé un vantaggio immediato: l’annullamento di procedure di certificazione estremamente onerose. Le imprese avrebbero dovuto dimostrare, tramite certificati delle Camere di Commercio o dichiarazioni dei produttori, l’origine europea dell’ultima trasformazione sostanziale dei beni. Per i software la sfida era ancora più ardua, richiedendo che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo (codice e testing) fosse riconducibile a soggetti UE/SEE.
In tema di aliquote, si ricorda che il sistema di calcolo si basa su una maggiorazione del costo di acquisizione, con scaglioni decrescenti all’aumentare dell’investimento totale:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota oltre i 10 milioni, con un tetto massimo fissato a 20 milioni di euro.
In tema, invece, di modalità operative si prevede il seguente iter:
- comunicazione preventiva: l’azienda deve informare il GSE (Gestore Servizi Energetici) sull’entità e la natura dell’investimento programmato;
- comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla validazione della prima pratica, va dimostrato il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del valore del bene;
- comunicazione di completamento: al termine dei lavori (e comunque entro il 15 novembre 2028), si inviano i dati definitivi e la documentazione tecnica.
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